Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32081 - pubb. 18/10/2024

Applicabilità del nuovo testo dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023, ai soli processi introdotti in primo grado dopo il 4/1/2024

Corte di Giustizia Tributaria Regionale Campania, 23 Settembre 2024. Pres. Perrino. Est. Galasso.


Processo tributario - Limiti alla produzione di nuovi documenti in appello - Disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023 - Applicabilità ai soli processi introdotti in primo grado dopo il 4/1/2024



L’art. 58 d.lgs. 546/1992 nel nuovo testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023 si applica ai soli processi introdotti in primo grado dopo il 4/1/2024; la diversa interpretazione della norma transitoria che ne consentirebbe l’applicazione agli appelli proposti dopo il 4/1/2024 sarebbe incoerente con le rimanenti novità introdotte con la riforma e, segnatamente, con l’art. 14 comma 6 bis d.lgs. 546/1992 e violerebbe il legittimo affidamento delle parti e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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