Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32063 - pubb. 16/10/2024

Concordato minore di società attiva: occorre dimostrare la continuità aziendale

Tribunale Brescia, 25 Settembre 2024. Est. Canali.


Concordato Minore – Proposta sorretta da finanza esterna – Società in attività – Indicazione dei costi e dei ricavi della prosecuzione aziendale – Necessità – Mancata dimostrazione dei presupposti della continuità – Inammissibilità



Va dichiarata inammissibile la proposta di concordato minore, sorretta da finanza esterna, formulata da società di persone che prosegue l’attività aziendale senza documentare, tuttavia, l’idoneità dei flussi di cassa della società a garantire il puntuale pagamento dei debiti correnti e di funzionamento.
Invero, la causa giuridica del concordato minore, come del resto anche degli altri strumenti di regolazione della crisi, consiste nell’eliminazione dello stato di insolvenza, per cui la proponente è tenuta ad allegare e dimostrare che, attraverso il concordato, e quindi attraverso la “cancellazione” dei crediti concorsuali non soddisfatti, l’impresa risulti capace di rimanere in attività, mediante l’indicazione di costi e ricavi della continuità. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Fattispecie in cui il locatore dell’immobile ove operava la società, creditore per pregressi canoni impagati, si era opposto all’omologazione deducendo di non aver ricevuto il pagamento del canoni maturati nel corso della procedura concordataria, per cui dal mancato pagamento si poteva evincere come l’insolvenza della società ricorrente non sarebbe venuta meno anche in caso di omologazione della proposta concordataria.]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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