Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32040 - pubb. 11/10/2024

Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato dell'attività svolta

Cassazione civile, sez. II, 04 Settembre 2024, n. 23738. Pres. Manna. Est. Giannaccari.


AVVOCATO - Patto di quota lite - Compenso convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta - Integrazione - Fondamento - Fattispecie



Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole). (massima ufficiale)




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