Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32026 - pubb. 09/10/2024

Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali

Cassazione civile, sez. II, 04 Settembre 2024, n. 23769. Pres. Manna. Est. Fortunato.


CONDANNA ALLE SPESE - Rigetto dell’appello - Regolamentazione delle spese di lite - Valutazione dell’esito globale della lite - Necessità - Fattispecie



Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta). (massima ufficiale)




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