Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32005 - pubb. 04/10/2024

Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo e successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato

Cassazione civile, sez. III, 28 Agosto 2024, n. 23283. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione



In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura. (massima ufficiale)




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