Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31988 - pubb. 02/10/2024

Concordato semplificato: il giudizio d’implausibilità del piano può essere basato anche su circostanze di fatto quali consistenza e valutazione dei beni patrimoniali

Appello L'Aquila, 19 Settembre 2024. Pres. Filocamo. Est. Bartoli.


Concordato semplificato – Legittimità sostanziale della proposta – Realizzabilità del piano di liquidazione – Valutazione dei beni



In tema di concordato semplificato, il giudizio d’implausibilità del piano di liquidazione può essere basato tanto su argomentazioni di carattere giuridico quanto su circostanze di fatto, non escluse quelle relative alla consistenza e valutazione dei beni patrimoniali della società purché dall’apprezzamento di tali circostanze di fatto rappresentanti un presupposto di realizzabilità del piano, consegua la sua impossibilità di attuazione.


Né coglie nel segno l’argomentazione secondo cui, come per il concordato preventivo, è precluso al tribunale il sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali in ragione della prevalenza della stima dell’attestatore e/o della rilevanza della valutazione dei creditori poiché, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non sono previsti né la figura dell’attestatore né il voto dei creditori (di talché, date le indubbie peculiarità di tale procedura rispetto al concordato preventivo, non è possibile applicare automaticamente alla prima principi regolatori propri del secondo; del resto, anche quando il legislatore, all’ultimo comma dell’art. 25sexies, ha previsto l’applicabilità di alcune specifiche disposizioni alla procedura in parola ha pur sempre specificato “in quanto compatibili”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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