Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31918 - pubb. 20/09/2024

Anatocismo e ripetizione dell’indebito: prova della stipulazione del contratto in forma scritta

Appello Napoli, 09 Settembre 2024. Pres. Casaregola. Est. Morrone.


Ritenuta esistenza di un contratto di apertura di credito tra le parti, sebbene non in forma scritta, desunta da altri elementi di natura documentale precisamente individuati



Non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta. Detta interpretazione ha avuto come conseguente corollario quello di considerare ripetibili dal correntista, perché ripristinatorie, anche le rimesse annotate in epoca anteriore al decennio - da calcolare a ritroso dalla notifica dell’atto di citazione - unitamente a quelle relative al conto anticipi e tanto a prescindere da ogni questione sul se le rimesse ripristinatorie siano configurabili in relazione al conto anticipi. (Fabrizia De Nigris) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Fabrizia De Nigris dello Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati


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