Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31910 - pubb. 19/09/2024

Il nuovo art. 268, c. 3, CCII: liquidazione controllata in presenza di soli redditi futuri

Appello Torino, 27 Agosto 2024. Pres. Mascarello. Est. Aprile.


Liquidazione Controllata - Attivo del debitore - Presenza di soli redditi futuri - Ammissibilità - Nuovo art. 268, comma 3, CCII - Interpretazione



Circa l’ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull’apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, non è di ostacolo la riforma dell’art. 268, comma 3, CCII, prevista dal “Correttivo-ter”, perché laddove stabilirà che si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l’eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l’impossibilità, appunto, dell’acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell’apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili. (Pierpaolo Curri) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’avv. Pierpaolo Curri del foro di Genova


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale