Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31884 - pubb. 17/09/2024

Tribunale di Arezzo: misure protettive concedibili nella fase prenotativa ex art. 44 CCII

Tribunale Arezzo, 09 Agosto 2024. Est. Pani.


Procedure Concorsuali - Domanda prenotativa ex art. 44 CCII - Misure protettive concedibili - ‘Ulteriori misure temporanee’ e misure cautelari - Esclusione


Concordato Preventivo - Continuità aziendale - Disciplina del contratti pendenti ex art. 94-bis CCII - Ambito di applicazione - Domanda di concordato preventivo “piena” - Sussistenza



Ove il debitore proceda con il deposito della domanda prenotativa ex art. 44 CCII, le sole misure protettive che possono essere richieste sono quelle di cui al primo e secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 CCII, avendo il Codice disegnato un recinto ben definito delle misure richiedibili a seguito del deposito del ricorso ex art. 44 CCII, essendosi limitato a ben determinate misure, ossia: - inibitoria delle azioni esecutive e cautelari; - sospensione prescrizioni e decadenze; - impedimento alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale, non essendoci spazio, nella fase prenotativa del procedimento, per l'applicazione delle misure cautelari o di ulteriori misure protettive.


Le misure cautelari, così come le misure protettive diverse da quelle "tradizionali", rappresentano un'indubbia novità tesa al rafforzamento del percorso di soluzione della crisi d'impresa, specie in un contesto di continuità aziendale, ma si collocano nella sola fase "piena", e cioè quando l'imprenditore ha già optato per lo strumento di regolazione della crisi e adottato un piano di risanamento associato alla proposta in favore dei creditori. In quest'ottica, si intravede il chiaro favor ordinamentale verso l'anticipazione dell'emersione della crisi di impresa, approntando il Codice una serie di misure protettive, cautelari e premiali in quei contesti in cui l'imprenditore mira al risanamento dell'impresa e ha già svolto una sufficiente discovery circa piano e proposta (o accordo) da sottoporre ai creditori (come accade nella composizione negoziata e negli accordi, piani ristrutturativi e concordati preventivi "pieni").


La disposizione di cui all’art. 94-bis CCII, che detta «disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale» incide su diritti contrattuali dei contraenti in bonis in funzione di protezione del patrimonio del debitore; tuttavia, tali effetti possono prodursi non già nella fase prenotativa, ma nella fase “piena”, tenuto conto che la norma è collocata all’interno della sezione dedicata al concordato preventivo “pieno”, che consegue alla proposizione della domanda ex art. 40 (e non alla domanda ex art. 44 CCII), e dunque presuppone che l’imprenditore abbia già optato per tale soluzione e, soprattutto, presentato il piano di concordato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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