Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31677 - pubb. 17/07/2024

La Corte costituzionale sulla prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione

Corte Costituzionale, 01 Luglio 2024, n. 115. Pres. Prosperetti. Est. Navarretta.


Prescrizione e decadenza – Responsabilità civile – Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione – Decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno – Denunciata irragionevole disparità di trattamento – Non fondatezza della questione


Prescrizione e decadenza – Responsabilità civile – Azioni di risarcimento nei confronti dei revisori contabili e delle società di revisione – Decorrenza del termine di prescrizione in un momento in cui il diritto non è ancora sorto o il danneggiato non è a conoscenza del danno subito – Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del diritto di difesa – Non fondatezza delle questioni



LA CORTE COSTITUZIONALE


1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe;


2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e all’art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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