Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31386 - pubb. 12/06/2024

Giurisdizione sulle clausole di revisione prezzi di appalto pubblico ed effetti dell’interdittiva antimafia sul pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento danni

Tribunale Napoli, 18 Marzo 2024. Pres. Pica. Est. Del Bene.


Giurisdizione esclusiva – Appalto pubblico – Clausole di revisione prezzo – Interdittiva antimafia – Incapacità giuridica



Posto che la giurisdizione esclusiva del G.A. prevista dall’art. 133, 1° comma, lett. e, n. 2) in tema di clausole di revisione del prezzo dell’appalto sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola revisionale lasci permanere una posizione di potere in capo alla P.A. riconoscendole uno spettro di valutazione discrezionale, rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia avente ad oggetto il diritto dell’appaltatore ad ottenere la revisione del prezzo in presenza di una clausola del capitolato speciale di appalto che espressamente preveda che: “Il costo della mano d’opera sarà adeguato ogni qualvolta si verificheranno aumenti ed aggiornamenti del contratto collettivo nazionale di lavoro…” in quanto tale clausola prevede un diritto soggettivo all’adeguamento del prezzo a seguito dell’aggiornamento del contratto collettivo nazionale senza che alla P.A. residui alcun potere discrezionale.


L’interdittiva antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 configura un’ipotesi di incapacità giuridica speciale, che determina l’insuscettibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) di essere titolare di situazioni giuridiche nei confronti della P.A.; pur essendo funzionale alla tutela di valori costituzionali non può incidere su diritti inviolabili e la norma che definisce i connotati di tale incapacità giuridica deve anche fissarne i limiti statuendo in maniera tassativa la portata soggettiva ed oggettiva.
Pertanto non può essere condivisa un’interpretazione estensiva dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 che faccia rientrare nel perimetro della norma de qua anche somme dovute a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale o contrattuale della P.A., tenuto conto altresì che gli artt. 92, 3° comma, 94, 2° comma, del predetto D. Lgs. prevedono, in caso di revoca dell’autorizzazione o recesso dal contratto di appalto conseguente all’intervenuta interdittiva, la salvezza del pagamento del valore delle opere eseguite e del rimborso delle spese già sostenute per l’esecuzione del rimanente. (Nella fattispecie il Tribunale partenopeo, discostandosi dall’interpretazione del C. di S., ha ritenuto che l’interdittiva antimafia non precludeva il pagamento di interessi moratori nascenti da ritardato saldo di alcune fatture).


L’esecuzione dell’appalto in forza di un’ordinanza contingibile ed urgente emessa dalla Commissione Straordinaria in qualità di Ufficiale di Governo esclude la legittimazione passiva dell’ente comunale. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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