Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31384 - pubb. 12/06/2024

Strumenti di regolazione della crisi: valutazioni del tribunale a fronte della presentazione di domanda con riserva

Tribunale Larino, 27 Maggio 2024. Pres., est. D'Alonzo.


Strumenti di regolazione della crisi – Domanda con riserva – Valutazioni del tribunale



L’art. 44, comma 1, CCI dispone che, depositata una domanda con riserva, “il tribunale pronuncia decreto con il quale …fissa un termine…”. E tuttavia, una interpretazione sistematica del dato normativo induce a ritenere che, senza dubbio, la concessione del termine ha luogo all’esito di una valutazione della domanda prenotativa.


In primo luogo, il tribunale deve verificare talune condizioni, che possono definirsi “formali”, di accesso alla procedura, che vanno individuate:
- nella propria competenza;
- nella regolarità formale della domanda, con particolare riguardo all’accertamento dei necessari poteri in capo al soggetto che l’ha sottoscritta;
- nella sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura;
- nell’ avvenuto deposito della documentazione prescritta dalla legge (cioè i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti).


Un ulteriore paniere di controlli può dirsi di tipo “sostanziale”, e promana dall’analisi dei dati risultanti dalla domanda e dalla documentazione fornita. E così, se risulti il compimento di atti in frode o circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, ex art. 44, comma 1 let. b), è evidente che, così come un termine concesso può essere revocato a norma dell’art 44 comma 2, allo stesso modo (ed anzi a maggior ragione) esso può essere negato ab origine. La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato a questo proposito (vigente la legge fallimentare ma con argomenti che attenta dottrina ha ritenuto spendibili anche nel codice della crisi) che ove il quadro restituito dall’analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda faccia emergere un intento dilatorio o un utilizzo abusivo dello strumento, il Tribunale può dichiararne l'inammissibilità, senza concedere il termine richiesto (Cass., 12/3/2020, n. 7117; Cass., 11/11/2021 n. 33594). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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