Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31352 - pubb. 06/06/2024

Il Tribunale di Gela sulle misure protettive che comportano una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori: presentazione o prosecuzione di istanza di liquidazione giudiziale

Tribunale Gela, 04 Aprile 2024. Est. Sgroi.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive - Divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento o di liquidazione giudiziale



Nella sentenza in rassegna si legge che: “la misura protettiva del disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento”, o rectius di liquidazione giudiziale ex artt. 389-390 CCI, è sussumibile nella definizione generale di “misure protettive” ex art. 2, comma 1, lett. p), CCII, e non va confermata in quanto comporta una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all’interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell’impresa, che risulta già adeguatamente tutelato dalla misura protettiva ex art. 18, comma 4, CCI, del divieto di pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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