Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31248 - pubb. 21/05/2024

Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. esercitata dalla Curatela fallimentare verso i precedenti amministratori e sindaci. Facoltà del C.T.U. di acquisizione di documenti per l’esame contabile

Tribunale Venezia, 28 Febbraio 2024. Pres. Tosi. Est. Doro.


Tribunale Sezione Impresa – Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. verso i precedenti amministratori e sindaci – Facoltà del Consulente tecnico d’ufficio per l’esame contabile ex art. 198 c.p.c. – Prescrizione dell’azione sociale ex art. 2407 c.c. verso i sindaci – Dies a quo – Estensione a favore del convenuto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione terza chiamata



In relazione all’esame contabile, il C.T.U. può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti sottopostigli solo al fine di accertare fatti secondari, privi cioè di efficacia probatoria diretta. Invece, il C.T.U. contabile può anche acquisire documenti relativi a fatti principali se vi è il consenso delle parti, come previsto dall’art. 198 c.p.c.. In assenza del consenso la consulenza tecnica è affetta da nullità relativa, che va eccepita, a pena di decadenza, nella prima difesa utile.


Anche con riguardo a fonti consultabili pubblicamente, il C.T.U. può acquisire documenti solo se si tratta di fatti accessori non allegati dalle parti (come chiarito anche da Cass. S. U. 3086/2022): in caso contrario, sarebbe consentito al consulente tecnico di supplire alle carenze probatorie delle parti e di svolgere una funzione che non gli è propria.


In tema di prescrizione, il dies a quo dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2407 c.c. nei confronti dei sindaci non decorre dalla data di cessazione dalla carica, poiché la causa di sospensione dell’art. 2941, co. 1, n. 7 c.c. è prevista con riguardo ai soli amministratori e non è estensibile per analogia ai sindaci, bensì dal momento di percezione del danno ad opera della società. Infatti, la ratio alla base della sospensione della prescrizione dell’azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori è dovuta al possibile rischio, in capo ai soci, di non conoscere l’operato dei gestori, nonché ad un problema di identità tra l’attore (in quanto legale rappresentate) e il convenuto (come amministratore persona fisica).


L’eccezione di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità sollevata dall’assicuratore terzo chiamato in causa estende i propri effetti anche a favore dei sindaci convenuti, indipendentemente dal fatto che questi aderiscano o meno all’eccezione. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell'Avv. Marco Greggio


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