Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29857 - pubb. 06/10/2023
Tribunale di Forlì: ammissibile l’apertura della liquidazione controllata senza beni
Tribunale Forlì, 20 Settembre 2023. Pres., est. Vacca.
Liquidazione Controllata – Istanza del debitore – Apertura – Assenza di beni – Ammissibilità
È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata di società in accomandata semplice in carenza totale di patrimonio sociale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
(1) Nota di Astorre Mancini
La fattispecie decisa dal tribunale forlivese riguarda una s.a.s. inattiva e completamente priva di patrimonio sociale, la quale ha richiesto in proprio l’apertura della procedura liquidatoria minore, con estensione automatica a due soci accomandatari, il primo completamente incapiente e il secondo, receduto dalla carica entro l’anno precedente, titolare di rapporto di lavoro ed in grado di destinare alla procedura un rateo mensile di stipendio determinato dal tribunale in 180 euro mensili per dodici mesi.
Il tribunale, verificati i limiti dimensionali della società per escluderne l’assoggettabilità alla procedura maggiore, ha aperto la procedura di liquidazione “dovendo escludersi che l’assenza di beni da apprendere e/o da liquidare sia di per sé causa ostativa all’apertura della procedura (cfr. in tal senso anche Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023, in www.ilcaso.it, come tutte le altre decisioni citate in questa nota)”.
La pronuncia in rassegna si inserisce nel dibattito avviato in dottrina ed in giurisprudenza sulla ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata in assenza di beni o redditi futuri.
Negli stessi termini, oltre alle decisioni citate in sentenza, si segnalano, di recente, Tribunale di Mantova 9.2.2023 e Tribunale di Bologna 3.7.2023, in questa Rivista; quest’ultima, in linea con la decisione del giudice forlivese, ha aperto la liquidazione controllata di una s.a.s. completamente priva di patrimonio, i cui soci accomandatari risultavano percettori di trattamento pensionistico ed in grado di mettere a disposizione dei creditori una quota dello stesso.
Rispetto all’orientamento dominante formatosi in vigenza della l.3/2012 - per cui veniva negata l’ammissione alla procedura, ed il successivo beneficio dell’esdebitazione, al soggetto che non fosse in grado di mettere alcunché a disposizione dei creditori - con l’entrata in vigore del CCII il dibattito si è animato in ragione del fatto che la liquidazione controllata risulta plasmata dal legislatore sullo schema della procedura maggiore, che, come noto, ammette l’apertura della liquidazione anche in assenza di beni.
Si è ritenuto, infatti, che, al pari della liquidazione giudiziale, sia ammissibile l’apertura della liquidazione controllata senza beni o redditi futuri, anche ad istanza del debitore stesso, dovendosi riconoscere un interesse pubblico all’apertura del concorso e un altrettanto interesse privato del debitore a pervenire al decorso del termine di legge (triennale) necessario per beneficiare dell’esdebitazione (cfr. F.CESARE, “Primi orientamenti in tema di liquidazione controllata”¸ IlFallimentarista, 2022).
Il tribunale forlivese ha sorretto la propria decisione con una serie di argomentazioni, anche di carattere sistematico, che hanno il pregio di fornire una lettura coordinata e sistematica delle due procedure liquidatorie:
a) in primo luogo si è ritenuto che la legittimazione del creditore introdotta dall’art. 268, comma 2, CCII, non presente nella l. 3/2012, muta sostanzialmente il quadro sistematico, attraendo la liquidazione del sovraindebitato alla procedura liquidatoria maggiore, essendo evidente che - al pari della liquidazione giudiziale - la liquidazione controllata possa essere aperta senza che il creditore sia tenuto ad indagare la consistenza patrimoniale del debitore, né tantomeno la sua possibilità di mettere a disposizione dei creditori quote di reddito attuali o future;
b) in secondo luogo la facoltatività dell’eccezione di incapienza qualificabile come eccezione in senso stretto, potendo essere sollevata ex art. 268, comma 3, CCII, solo su istanza del debitore persona fisica e non d’ufficio, conferma che in assenza di eccezione (come nel caso deciso con la sentenza in rassegna, riguardante una persona giuridica) il tribunale sia tenuto ad aprire la liquidazione anche senza attivo da distribuire, mentre la liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, non era considerata ammissibile senza alcuna prospettiva di realizzo;
c) l’art. 271 CCII, rubricato ‘concorso di procedure’, assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l’apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l’istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l’apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi;
d) infine, il giudice di Forlì osserva che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all’art. 233 CCII operato dall’art. 276 CCII: ciò confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale.
Le argomentazioni addotte dal tribunale forlivese paiono persuasive, pur nella consapevolezza dello stesso giudice, circa la ragionevolezza dell’opposto orientamento che valorizza il principio di economicità delle procedure, principio che, se da un lato permea l’intero sistema concorsuale, dall’altro lato, tuttavia, “non può farsi rientrare tra i requisiti richiesti per l’apertura della liquidazione dagli artt. 268 e 269 CCII”.
Di contrario avviso, appunto, la giurisprudenza che ha ritenuto l’antieconomicità della procedura assolutamente ostativa all’apertura della stessa (cfr. Tribunale di Piacenza 20.6.2022, Tribunale di Rimini 22.4.2021 e 23.12.2022, Tribunale di Palermo 30.9.2022), per cui, pur in assenza di beni o in presenza di una disponibilità finanziaria minima, la liquidazione non può essere aperta, considerato che “anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta”.
Ancora controversa in giurisprudenza, infine, l’ammissibilità della domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata fondata sulla previsione di finanza esterna messa a disposizione, il più delle volte, da familiari del sovraindebitato.
In senso favorevole si erano espresse le decisioni Tribunale di Bergamo 3.4.2021, Tribunale di Varese 20.4.2020, Tribunale di Ancona 25.3.2021; recentemente, in vigenza del CCII, Tribunale di Brindisi 19.12.2022, Tribunale di Avellino 16.6.2023, Tribunale di Bolzano 19.9.2023 e Tribunale di Parma 24.8.2023 e 20.9.2023, con ampia motivazione; in senso contrario, Tribunale di Mantova 23.6.2022 e Tribunale di Rimini 8.12.2020, per il quale “si deve ritenere che sia indispensabile che il debitore, per poter avere accesso a quella procedura, possa disporre di una qualche propria risorsa economica da ‘liquidare’ e destinare ai creditori, quindi almeno di un reddito da lavoro o di pensione o di un qualche sussidio da mettere a disposizione dei creditori e che la “ finanza esterna” non possa avere spazio in quella particolare procedura di composizione della crisi, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento, cioè l’accordo ed il piano del consumatore”.
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