Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27711 - pubb. 15/07/2022
L’usura non può rintracciarsi nella sproporzione fra il prezzo convenuto nella compravendita immobiliare ed il maggiore valore dei beni
Appello Milano, 11 Maggio 2022. Pres., est. Raineri.
Compravendita immobiliare – Usura – Compravendita di beni svincolata da un sottostante prestito di danaro – Effetti sulla normativa civilistica della rescissione per lesione
La (nuova) normativa sull’usura - quando si verta in tema di compravendita di beni svincolata da un sottostante prestito di danaro - non ha quale conseguenza quella di incidere sulla disciplina generale della rescissione per lesione, abrogandola implicitamente e sostituendosi ad essa, restando il trattamento penale dell’usura distinto da quello civilistico del contratto sperequato; cosicché, un regolamento negoziale “squilibrato” risulterà rescindibile se la sproporzione è qualificata nei termini voluti dall’art. 1448 c.c. e, viceversa, valido se la divergenza è infra dimidium, fatte salve le eventuali azioni ex artt. 2043, 1337 c.c. e 185 c.p..
[Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l’usura non potesse rintracciarsi nella mera, “oggettiva sproporzione” fra il prezzo convenuto nella compravendita immobiliare ed il maggiore valore attribuito ai beni (in linea teorica) dal CTU, poiché se la trattativa si è svolta in modo trasparente e competitivo, compulsando il mercato dei potenziali acquirenti, ed il mercato non ha fornito offerte più convenienti, il sinallagma contrattuale è fatto salvo ed è esente da usura proprio in ragione delle “concrete modalità del fatto” che hanno caratterizzato la negoziazione; non può, infatti, esservi “sproporzione” ove il libero mercato non sia stato in grado di attribuire a quei beni un valore più elevato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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