Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24266 - pubb. 29/09/2020
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società
Tribunale Torino, 06 Settembre 2020. Est. Di Capua.
Società - Controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società - Arbitrato - Esclusione
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 03 settembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 20694/2019 R.G.
omissis
ORDINANZA
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 08.08.2019, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 08.08.2019, la sopra indicata parte ricorrente società H. * – S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. Nicola, ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sopra indicata parte resistente società P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di “sospendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2378 Cod.civ., con decreto inaudita altera parte, l’esecuzione delle decisioni assunte dall’assemblea della P. S.r.l. corrente in *, in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi in data 27.06.2019, giusto atto per Notar * di Torino del 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742, all’uopo fissando l’udienza per la conferma del ridetto provvedimento cautelare, con termine perentorio per la notifica del presente decreto e del decreto di accoglimento alla società P. S.r.l.”
1.2. Con decreto in data 09.08.2019, la Presidente della Sezione Feriale civile, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c.:
· ha sospeso inaudita altera parte l’esecuzione della delibera del 27.06.2019 della società P. S.R.L.;
· ha assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni otto per la notifica alla controparte del ricorso e decreto;
· ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento nel contraddittorio delle parti;
· ha fissato udienza avanti al Giudice sottoscritto alla data sopra indicata per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emanato con il decreto.
1.3. Si è costituita la parte resistente società P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. Marco, depositando memoria difensiva datata 20.08.2019, contestando le domande di controparte e chiedendo:
- in via preliminare, di revocare il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale con decreto del 9 agosto 2019 in quanto avente ad oggetto una questione devoluta alla competenza arbitrale e comunque pronunciato prima dell’instaurazione del giudizio arbitrale di merito;
- in subordine, nel merito, di revocare il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale con decreto del 9 agosto 2019 in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge e comunque di respingere l’avversario ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
1.4. All’esito dell’udienza sopra indicata le parti hanno discusso il procedimento richiamando il contenuto delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.
2. Sull’ammissibilità del ricorso e sulle eccezioni proposte dalla parte resistente in via preliminare.
2.1. L’art. 2479 ter c.c., sotto la rubrica “Invalidità delle decisioni dei soci” di società a responsabilità limitata, prevede testualmente quanto segue:
“Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.”
2.2. L’art. 2378 c.c., dettato nell’ambito delle società per azioni ed espressamente richiamato dall’ultimo comma del citato art. 2479 ter c.c. nell’ambito delle società a responsabilità limitata, disciplina come segue il procedimento d’impugnazione.
L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell’articolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.”
2.3. Ciò chiarito, la parte resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di questione devoluta alla competenza arbitrale.
L’eccezione non risulta fondata.
E’ ben vero che l’art. 13.1 dello Statuto della società P. S.R.L. prevede che qualsiasi controversia “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35
L’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, tutt’ora i vigore, sotto la rubrica “oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie” prevede testualmente quanto segue:
“1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta ((al presidente del tribunale)) del luogo in cui la società ha la sede legale. 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.”
L’art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003, tutt’ora in vigore, sotto la rubrica “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”, prevede testualmente quanto segue:
“1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 34, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e’ sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l’arbitrato internazionale dall’articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.”
Peraltro, secondo l’orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. per tutte Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, n.20674 in Giustizia Civile Massimario 2017 ed in Diritto & Giustizia 26 APRILE 2017: “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”).
Nel caso di specie, le decisioni adottate in occasione dell’assemblea dei soci della P. S.r.l. tenutasi in data 27.06.2019 hanno avuto ad oggetto non soltanto i provvedimenti ex art. 2482 c.c., ma anche l’approvazione del bilancio della predetta società al 31.12.2018 (cfr. doc. 3 della parte ricorrente, nonché le pagine 2, 15 e 16, ove si fa riferimento alla sovrastima della immobilizzazione finanziaria di cui al bilancio al 31.12.2018).
2.4. Sempre in via preliminare, la parte resistente ha inoltre eccepito il difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito, rilevando che la conclusione non cambierebbe anche a volere accedere all’orientamento che riconosce una potestà concorrente del Giudice Ordinario, quanto meno sino alla formale costituzione del giudice arbitrale, essendo pacifico che la possibilità di chiedere la sospensione della delibera assembleare sussista esclusivamente nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione delle medesima delibera, con esclusione di una tutela cautelare ante causam.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Il 3° comma dell’art. 2378 c.c. prevede che l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione con ricorso “depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione” e, nel caso di specie, la società H. * – S.r.l. ha impugnato la delibera in questione con atto di citazione del 07.08.2019 (notificato a mezzo PEC in pari data), chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE dichiarare la nullità delle decisioni assunte nel corso dell’assemblea dei soci della P. S.r.l. tenutasi in data 27.06.2019, giusto verbale redatto con atto per notar dr.ssa * di Torino in data 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742), iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 09.07.2019 (numero di registrazione 3693) per assenza assoluta di informazione, non essendo stata inviata alcuna convocazione in conformità allo statuto della P. S.r.l. presso il domicilio del socio H. S.r.l.;
ovvero, IN VIA SUBORDINATA dichiarare in ogni caso l’invalidità delle decisioni assunte nel corso dell’assemblea dei soci della P. S.r.l. tenutasi in data 27.06.2019 per abuso del diritto, violazione dei principi di correttezza e buona fede, stante la intempestiva informazione sugli argomenti da trattare, non essendo giunto l’avviso di convocazione in tempo utile per consentire al socio H. S.r.l. la partecipazione all’assemblea del 27.06.2019” (cfr. doc. 2 della stessa parte resistente).
3. Sul fumus boni iuris.
3.1. Sussiste, poi, il requisito del fumus boni iuris, avendo la parte ricorrente documentalmente provato quanto segue:
- la società H. * – S.r.l. è proprietaria di una quota della società P. S.r.l. (cfr. doc. 1 della parte ricorrente);
- come si evince dal rogito notaio * di Torino del 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742). in data 27.06.2019 si è tenuta l’assemblea dei soci della P. S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2482 c.c.: delibere inerenti e conseguenti; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti (cfr. doc. 2 della parte ricorrente);
- l’art. 9.2. lettera b) dello statuto sociale della società P. S.R.L. prevede testualmente quanto segue:
“b) l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’assemblea; l’avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell’organo amministrativo l’assemblea può essere convocata dall’eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci” (cfr. doc. 3 della parte ricorrente);
- ai sensi dell’art. 3 bis.6 dello statuto sociale della società P. S.R.L., poi, il domicilio “si intende quello risultante dal libro dei soci”;
- senonché, la società H. S.r.l. non risulta aver ricevuto l’avviso di convocazione alla predetta assemblea presso il proprio domicilio risultante dal libro dei soci e, infatti, dalla lettura dell’elenco soci della società P. S.r.l. depositato nella versione aggiornata presso il competente Registro delle Imprese in data 27.06.2019 si evince chiaramente che il domicilio del socio H. S.r.l. è sito in Bari alla via Celentano n. 87, ove non risulta essere pervenuta alcuna lettera raccomandata A/R da parte della P. S.r.l. con l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci tenutasi il 27.06.2019 (cfr. doc. 4 della parte ricorrente);
- la risultanza del domicilio del socio H. S.r.l. dell’elenco soci della società P. S.r.l. depositato nella versione aggiornata presso il competente Registro delle Imprese in data 27.06.2019 dimostra la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità di tale domicilio da parte dell’organo amministrativo della società P. S.r.l.;
- con posta elettronica certificata inviata alla P. S.r.l. in data 26.06.2019, il legale rappresentante della H. S.r.l. comunicava di aver appreso nella circostanza che l’organo amministrativo della P. S.r.l. aveva convocato (o sarebbe stato in procinto di farlo) un’assemblea dei soci al fine di deliberare in merito a non meglio specificate questioni, sulle quali il socio H. S.r.l. non era stato tempestivamente informato e per l’effetto, stante la conseguente asimmetria informativa sui punti da trattare all’ordine del giorno e conseguente inibizione della H. S.r.l. alla partecipazione informata, al fine di tutelare il propri diritti di quotista, chiedeva il rinvio dell’assemblea ad altra data, stante anche la sua contemporanea assenza dal territorio italiano per precedenti impegni lavorativi, ossia per causa a lui non imputabile; nella citata comunicazione via PEC, il socio H. S.r.l. stigmatizzava l’atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede da parte dell’organo amministrativo della P. S.r.l. il quale, contrariamente alla consolidata prassi invalsa nelle precedenti comunicazioni societarie effettuate sempre a mezzo posta elettronica, in occasione della convocanda assemblea, aveva invece optato per l’invio dell’avviso mediante il desueto strumento della lettera raccomandata A/R; il socio H. S.r.l., pertanto, chiedeva il rinvio della convocanda assemblea “poiché non adeguatamente informato sui punti all’ordine del giorno e, soprattutto, sulle gravi ed ignote cause che richiedono l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2482 ter cc.” (cfr. docc. 5, 6 e 7 della parte ricorrente).
3.2. Ciò chiarito, deve richiamarsi l’art. 2479 ter, 3° comma, c.c., ai sensi del quale le decisioni “prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma”.
Sul punto, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando che “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 14/10/2013, n. 23218 in Diritto & Giustizia 2013, 15 ottobre, in Guida al diritto 2013, 45, 30 ed in Foro it. 2014, 3, I, 863).
4. Sul periculum in mora.
Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che le decisioni assunte dai soci della società P. S.r.l. nel corso dell’assemblea del 27.06.2019 pregiudicano il diritto del socio H. S.r.l. a non veder polverizzata la propria partecipazione sociale.
5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza consegue l’accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente.
5.2. Pertanto, devono confermarsi i provvedimenti emanati dalla Presidente della Sezione Feriale civile con il citato decreto in data 09.08.2019, con cui (tra l’altro) è stata sospesa inaudita altera parte l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’assemblea della P. S.r.l. in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi in data 27.06.2019, giusto atto per Notaio * di Torino in data 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742).
.
5.3. A verbale dell’udienza sopra indicata la parte ricorrente ha chiesto, ai sensi a per gli effetti dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole ritenute sconvenienti ed offensive usate da controparte a pag. 15 – rigo 16 della memoria di costituzione (“e francamente sconcertante”).
L’istanza non può trovare accoglimento, trattandosi di espressione rivolta non alla difesa della parte ricorrente, bensì alla circostanza che il legale rappresentante della H. S.r.l., sig. M., PUR ESSENDO STATO amministratore della P. S.R.L. fino al marzo 2019, dichiari di non essere a conoscenza di fatti così rilevanti che hanno interessato la società da lui stesso amministrata.
5.4. Trattandosi di ordinanza pronunciata a seguito di ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione e, dunque, in corso di causa, il Giudice non deve pronunciarsi sulle spese della presente fase cautelare, come si ricava dall’art. 669 octies, 7° comma, c.p.c. (così come inserito dall’art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai sensi del quale, “il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.
P.Q.M.
visti gli artt. artt. 2749 ter e 2378 cod.civ., in accoglimento del predetto ricorso:
C O N F E R M A
i provvedimenti emanati dalla Presidente della Sezione Feriale civile con il citato decreto in data 09.08.2019, con cui (tra l’altro) è stata sospesa inaudita altera parte l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’assemblea della P. S.r.l. in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi in data 27.06.2019, giusto atto per Notaio * di Torino in data 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742).
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 06 settembre 2019
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA