Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21260 - pubb. 20/02/2019
Cessione Veneto Banca - Intesa San Paolo ex D.L. 99/2017: sulla legittimazione passiva della cessionaria e della improcedibilità della domanda nei confronti della cedente
Tribunale Padova, 05 Febbraio 2019. Est. Bertola.
Liquidazione coatta bancaria – Cessione a Intesa San Paolo dell’azienda di Veneto Banca – Responsabilità della cessionaria per violazione degli obblighi informativi nel collocamento delle azioni della cedente – Esclusione – Domanda di mediazione anteriore alla cessione – Irrilevanza
Liquidazione coatta bancaria – Intermediazione finanziaria – Collocamento di azioni – Violazione degli obblighi informativi – Domanda proposta nei confronti della Banca in LCA – Improcedibilità ex art. 83 TUB
La domanda introdotta dall’attore al fine di far valere violazioni di Veneto Banca al momento del collocamento delle proprie azioni (in forza delle quali la banca sarebbe venuta meno ai propri obblighi informativi e di diligenza al momento dell’acquisto e della mancata vendita delle stesse) non può essere proposta nei confronti di Intesa San Paolo, cessionaria dell’azienda di Veneto Banca e ciò in forza delle disposizioni di cui al D.L. 99/2017, il quale esclude espressamente dal perimetro della cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento” (art. 3, c. 1, lett. b), nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, c. 1, lett. c).
In proposito, va precisato che la presentazione della domanda di mediazione non può essere invocata per anticipare gli effetti della domanda giudiziale notificata successivamente all’approvazione del citato D.L. 99/2017.
E’ improponibile, ai sensi dell’art. 83 TUB, la domanda proposta in sede ordinaria nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa volta ad ottenere il risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi cui la banca era tenuta all’atto del collocamento delle proprie azioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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