Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1727 - pubb. 13/05/2009

Responsabilità dello Stato derivante da trasposizione di direttive comunitarie, natura e disciplina

Tribunale Catanzaro, 20 Aprile 2009. Est. Filardo.


Inesatta trasposizione di direttiva CE – Responsabilità dello Stato – Configurabilità ex art. 2043 c.c. – Presupposti.

Responsabilità dello Stato per fatto del legislatore – Illecito avente natura anfibologica – Elementi costitutivi disciplinati dalla giurisprudenza della CGE – Regime giuridico disciplinato dal diritto interno.

Responsabilità dello Stato per inesatta trasposizione di direttiva comunitaria – Fatto illecito permanente – Non sussiste – Illecito istantaneo – Decorso della prescrizione.

Responsabilità dello Stato per fatto del legislatore – Intervenuta prescrizione del diritto vantato dal danneggiato – Estoppel – Impossibilità per lo Stato di beneficiare della prescrizione – Non sussiste.



E’ configurabile una responsabilità civile dello Stato, nei confronti del cittadino, per omessa, inesatta o tardiva trasposizione di una direttiva comunitaria che a questi riconosca una situazione giuridica soggettiva di vantaggio. I presupposti della responsabilità dello Stato, sono: a) che il provvedimento assegni al cittadino europeo una situazione giuridica soggettiva di vantaggio; b) che tale situazione giuridica soggettiva sia precisa nel contenuto; c) che vi sia un nesso di causalità tra la violazione dello Stato ed il danno subito da singolo; d) che la violazione sia grave e manifesta (fattispecie relativa alla inesatta trasposizione della direttiva 82/76/CEE da parte del Legislatore italiano con d.lgs. 257/1991). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La responsabilità dello Stato per fatto del Legislatore ha natura anfibologica: l’illecito comunitario è tipizzato, nei suoi elementi costitutivi, dalla giurisprudenza comunitaria ma è disciplinato secondo la normativa interna allo Stato membro che si evoca in giudizio dinnanzi al giudice nazionale quale responsabile. Nel caso dell’Italia, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 2043 codice civile e sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La responsabilità dello Stato per «trasposizione inesatta» (o tardiva) di una direttiva europea non configura un illecito permanente ma istantaneo e la prescrizione, dunque, decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato che coincide con la data di entrata in vigore della legge di attuazione non conforme al comando comunitario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza comunitaria afferma che lo Stato non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento agli obblighi comunitari (cd. estoppel); ciò vuol dire che il termine di prescrizione interno ad uno Stato non può decorrere dalla data di emanazione della direttiva ma dalla diversa data di sua trasposizione. L’applicazione del suddetto principio, pertanto, né sospende il corso della prescrizione né impedisce allo Stato di eccepirne l’avvenuto decorso ove, secondo il regime giuridico interno (artt. 2043, 2947 c.c.), il diritto si sia estinto per inerzia del suo titolare (che non lo ha fatto valere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge che ha trasposto infedelmente la direttiva comunitaria). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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