Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12243 - pubb. 12/03/2015
Il trasferimento unilaterale del minore non radica la competenza: salvo che sia trascorso un lasso di tempo rilevante, senza contestazioni
Tribunale Milano, 17 Dicembre 2014. Est. Buffone.
Residenza Abituale del minore – Trasferimento unilaterale attuato da uno solo dei genitori contro la volontà dell’altro – Lasso di tempo trascorso dal trasferimento – Assenza di contestazioni da parte del genitore dissenziente – Competenza del foro del luogo di nuova dimora dei fanciulli – Sussiste
La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.), anche in caso di disgregazione della unione familiare (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). La tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, in linea di principio, integra in quanto il suddetto trasferimento è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale (v. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013) e resta, dunque, dotato di potestas decidendi il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915). Tali principi, tuttavia, cessano di avere rilevanza ove la nuova residenza abituale del minore – pur frutto di trasferimento unilaterale – si sia consolidata nel tempo per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subito. In altri termini, la nuova residenza abituale del minore, frutto di scelta unilaterale, va contestata senza indugio dal genitore per potere evitare che la competenza territoriale del luogo di originario domicilio del fanciullo venga meno. In tempi recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, in tal senso, che anche il trasferimento unilaterale di un genitore può radicare la competenza del tribunale del luogo di nuova dimora dei figli – nonostante il breve lasso di tempo – se deve ritenersi che già i minori abbiano realizzato una situazione di stabilità oggettiva (alla luce del lasso di tempo trascorso) e soggettiva (miglioramento della situazione materna, attesa la ragione dei trasferimento). Ne consegue che la competenza territoriale è del giudice del luogo di nuova dimora dei fanciulli: CASSAZIONE CIVILE, sez. VI-I, 5 settembre 2014 n. 7 – Pres. Di Palma, Est. Acierno – V.N. c M.C. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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