Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10947 - pubb. 24/07/2014
Responsabilità genitoriale e illecito endofamiliare
Tribunale Torino, 05 Giugno 2014. Est. Paola Demaria.
Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare - Abbandono del figlio - Diritto alla qualità di figlio - Danno non patrimoniale di natura esistenziale - Danno biologico
Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare - Abbandono del figlio - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Quantificazione
Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare - Abbandono del figlio - Danno patrimoniale da perdita di occasioni di vita migliore - Mancata corresponsione del contributo di mantenimento
La responsabilità (già potestà) genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati dagli artt. 147 e 148 c.c., di diretta derivazione costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) sorge al momento della nascita del figlio, discende dal mero fatto della procreazione e non cessa per effetto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La consapevole condotta abbandonica del genitore, purché abbia natura dolosa, è una chiara violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e dà luogo ad illecito endofamiliare e al conseguente risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c. derivante dalla lesione del diritto alla qualità di figlio, rientrante nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti. Non esiste, però, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno poiché quest’ultimo non è in re ipsa ma è necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale. Nessun rilievo ha, invece, la circostanza che la condotta genitoriale non abbia prodotto nel figlio anche un danno (biologico) alla salute apprezzabile in termini di malattia. (Irene Crea) (riproduzione riservata)
Il danno non patrimoniale derivante da illecito endofamiliare essendo riconnesso alla lesione del diritto alla qualità di figlio, valore inerente la persona, deve essere liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Il giudice ancora l’entità del risarcimento ai dati di fatto acquisiti al processo e parametra lo stesso alla gravità e alla durata delle violazioni genitoriali e alle ricadute negative sulla vita e sulla salute del figlio. Un valido criterio di riferimento è costituito dal minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre. Tale parametro, però, deve essere assoggettato a una serie di correttivi, i quali tengano conto, da un lato della ontologica differenza tra lutto da morte (che può essere solo elaborato) e lutto da abbandono (teoricamente emendabile), dall’altra delle effettive conseguenze negative sulla vita del minore. (Irene Crea) (riproduzione riservata)
La mancata corresponsione del contributo di mantenimento del figlio alla madre, in assenza di postulati e comprovati pregiudizi economici ulteriori rispetto alla sola omissione, non consente al figlio di attivare la tutela risarcitoria atipica prevista dall’art. 2043 c.c. Nella prima fase di vita e sino alla maggiore età del figlio, l’unico soggetto legittimato ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento del contributo è la madre tramite lo strumento tipico del sistema penale e civile. (Irene Crea) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Monica Della Gatta
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