Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32661 - pubb. 18/02/2025
Concordato preventivo con riserva: prededuzione per atti di gestione compiuti senza autorizzazione
Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2025, n. 82. Pres. Abete. Est. Dongiacomo.
Concordato preventivo – Preconcordato – Atti di gestione senza autorizzazione – Prededuzione – Presupposti
"Nella fase di preconcordato ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., il debitore può compiere atti di gestione dell’impresa senza autorizzazione solo se finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. Gli atti che incidono negativamente sul patrimonio, riducendolo o gravandolo di oneri senza un'acquisizione di utilità reale e prevalente, sono considerati di straordinaria amministrazione e necessitano di autorizzazione. La prededuzione del credito può essere riconosciuta solo se il relativo atto è coerente con la finalità della procedura e funzionale alla sua prosecuzione, dovendo il debitore fornire elementi idonei a dimostrare il nesso tra l’atto compiuto e l’eventuale piano concordatario."
La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata in merito alla richiesta di prededuzione avanzata da un creditore nei confronti di una società che aveva presentato domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. Il creditore aveva fornito beni e servizi sostenendo che il relativo credito fosse prededucibile ai sensi dell’art. 111 l.fall., poiché derivante da atti legalmente compiuti durante la fase di preconcordato.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del creditore, escludendo il riconoscimento della prededuzione sul presupposto che non fosse dimostrabile un nesso funzionale tra il contratto di fornitura e la procedura concorsuale. In particolare, il contratto era stato stipulato appena un giorno prima della domanda di concordato con riserva e non vi era stata successiva presentazione di un piano di concordato, rendendo implausibile la tesi della funzionalità della fornitura al piano concordatario.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, ribadendo che la prededuzione può essere riconosciuta solo a condizione che gli atti compiuti dal debitore durante la fase di preconcordato siano legalmente compiuti, ossia coerenti con la finalità della procedura e non idonei a pregiudicare la massa creditoria ed ha sottolineato che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti senza autorizzazione solo se finalizzati alla conservazione dell’integrità del patrimonio e funzionali alla futura proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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