Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32626 - pubb. 11/02/2025

La Cassazione affronta il tema della compensazione dei crediti postergati

Cassazione civile, sez. I, 27 Gennaio 2025, n. 1865. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Fallimento – Crediti postergarti – Compensazione



In questa decisione, la Corte cassazione affronta il tema della compensazione dei crediti postergati nel fallimento, con particolare riferimento all’applicazione degli artt. 2467 c.c. e 56 L.F.


La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di alcuni creditori che vantavano crediti derivanti da compensi per attività lavorativa e finanziamenti soci, con richiesta di compensazione con i debiti vantati dalla società fallita nei loro confronti.


La decisione chiarisce che i crediti postergati non possono essere compensati con i debiti del fallito in sede concorsuale, in quanto l’art. 2467 c.c. impone la soddisfazione di tali crediti solo dopo quella degli altri creditori. La Corte evidenzia dunque come la postergazione non sia un semplice criterio di graduazione, ma una regola inderogabile di protezione dei creditori sociali, che prevale sulla compensazione fallimentare. Pertanto, la compensazione di un credito postergato determinerebbe un effetto distorsivo, consentendo al socio finanziatore di eludere la postergazione e di sottrarre risorse alla massa dei creditori.


Questo il principio di diritto enunciato: “Il rapporto tra l’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall’art. 2467 cod. civ., e quello della compensazione in sede fallimentare di cui all’art. 56 l. fall. si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod. civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, dovendosi ritenere inderogabile la finalità di protezione dei creditori sociali anche rispetto alle ragioni poste a fondamento della possibilità per il creditore in bonis di compensare il proprio diritto con quello del debitore assoggettato alla procedura concorsuale.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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