Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32559 - pubb. 28/01/2025

Formazione dello stato passivo e impugnabilità da parte del fallito di crediti ammessi

Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2024, n. 29156. Pres. Ferro. Est. Pazzi.


FALLIMENTO - STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - Formazione dello stato passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità da parte del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie



In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, che aveva erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo). (massima ufficiale)


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