Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32548 - pubb. 24/01/2025

L’eccezione di incapienza ex art. 268 CCI non può essere sollevata dalla persona giuridica

Tribunale Castrovillari, 25 Marzo 2024. Pres. Magarò. Est. Paone.


Liquidazione Controllata – Istanza del creditore a carico di una persona giuridica – Eccezione di incapienza ex at. 268, co. 3, CCII – Inammissibilità



Proposta istanza di liquidazione controllata a carico di una s.a.s., non è di ostacolo all’apertura della procedura la circostanza che, come sostenuto dai resistenti, non sarebbe possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, considerato che la previsione di cui all’art. 268, co. 3 CCII riguarda solo l’ipotesi in cui la domanda sia proposta dal creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non anche l’ipotesi in cui tale domanda sia proposta nei confronti di una persona giuridica e ciò ancorché, come nel caso di specie, si tratti di una società in accomandita semplice con un solo socio accomandatario. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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