Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32092 - pubb. 22/10/2024

Contratto di mutuo: alla Sezioni Unite della Cassazione la questione di quando vi sia realmente la traditio che comporti la disponibilità delle somme mutuate

Corte di Cassazione, Prima Presidente, 10 Ottobre 2024. Pres. Cassano.


Mutuo - Titolo esecutivo - Traditio - Utilizzo da parte della banca delle somme volte a ripianare la pregressa esposizione del correntista



La Prima Presidente della Corte di cassazione, investita della questione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., afferma che "... la presenza di orientamenti non armonici sul tema centrale che pone la questione interpretativa proposta dal Tribunale di Siracusa — ossia, quando sia possibile ravvisare una traditio che comporti effettivamente, o meno, la disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuatario — è confermata dall'ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha disposto, ex art. 374 c.p.c., la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa a fattispecie, differente da quella oggetto del rinvio pregiudiziale, di cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.


A tal riguardo, la Seconda Sezione rimettente ha dato atto della presenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un indirizzo minoritario (al quale darebbe conforto, sia pure solo indirettamente, anche la citata Cass. n. 12007/2024) incline ad escludere che possa ravvisarsi la configurabilità di un mutuo ipotecario nel caso di utilizzo di utilizzo da parte della banca delle somme volte a ripianare la pregressa esposizione del correntista, non potendo ciò integrare, per l'appunto, la necessaria traditio e, dunque, l'acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte del mutuatario.


In tale contesto, che intercetta discipline, sostanziali e processuali, di sistema e vede posizioni divergenti della giurisprudenza e della stessa dottrina, è dato, pertanto, ravvisare le "gravi difficoltà interpretative" di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 363- bis c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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