Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32054 - pubb. 15/10/2024

Concordato semplificato: il controllo del tribunale sulla dichiarazione dell’esperto su correttezza e buona fede

Appello L'Aquila, 10 Ottobre 2024. Pres. Filocamo. Est. Fabrizio.


Concordato semplificato – Correttezza e buona fede – Controllo del tribunale



In tema di concordato semplificato, la dichiarazione dell'Esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non rappresenta una clausola di stile, ma deve trovare riscontro nel fatto:
- che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 commi 4 e 6, CCII;
- che l'accesso alla CNC è stato tempestivo;
- che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori;
- che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio.


Questo è il controllo deputato al Tribunale prima facie, che non può certamente limitarsi alla verifica se vi sia stata o meno l’attestazione dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza: secondo la prevalente giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Milano n. 1392/2023, 13 luglio 2023) il controllo di legittimità sostanziale e di ritualità deve estendersi alla verifica della completezza della relazione finale dell’Esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, “che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e conseguenziale ai dati contabili accertati”. Inoltre, la Corte ha precisato che tale controllo deve estendersi anche al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall’impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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