RistrutturazioniAziendali


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 17/09/2024

La fusione delle società come strumento di corporate rescue e la liquidazione giudiziale della società incorporata

Edmondo Tota, Magistrato presso la Corte d'Appello di Milano


Sommario: 1.- Premessa: l’inquadramento della fusione delle società nello schema della successione per causa di morte. Come si confonde nella nostra giurisprudenza la vivacità festosa di un ‘matrimonio’ con l’atmosfera lugubre di un ‘funerale’. 2.- La regola di diritto giurisprudenziale dell’autonoma fallibilità della società incorporata entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese: un nonsense upon stilts. Accade che, confondendo il ‘matrimonio’ tra la società incorporata e la società incorporante con il ‘funerale’ dell’incorporata, si presuppone, senza dichiararlo, un diritto dei creditori sociali alla separazione del patrimonio della società ‘defunta’ da quello della società ’erede’ e s’immagina, senza dimostrarla, la vigenza di una norma sulla cancellazione dal registro delle imprese della società ‘defunta’ la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dalla legge. 3.- Dal Code de commerce di Napoleone al Codice di commercio italiano del 1882: il fallimento del «commerciante che siasi ritirato dal commercio» e il diritto che «venga un momento in cui egli acquisti la certezza di non esser più disturbato». 4.- Interferenze tra diritto dell’impresa e diritto delle società: il problema dell’applicazione dell’art. 690 cod. comm. (del principio di certezza della condizione giuridica del commerciante che si è ritirato dagli affari) alle società commerciali nelle opinioni di Bonelli, Sraffa, Candian e Carnelutti. 5.- L’avvento della legge fallimentare e il successo nella giurisprudenza della teoria della completezza della liquidazione in senso sostanziale di Angelo Sraffa: la (dis)applicazione dell’art. 10 l. fall. nei confronti delle imprese organizzate in forma societaria. 6.- L’avversione della dottrina commercialistica nei riguardi della teoria della liquidazione in senso sostanziale e l’estensione del principio di certezza della condizione giuridica dell’imprenditore individuale (e dei soci illimitatamente responsabili) a favore (degli amministratori, dei managers e dei soci) delle società a rischio limitato: cessazione dell’attività d’impresa organizzata in forma societaria e cancellazione dal registro delle imprese. 7.- Varietà e variabilità degli effetti estintivi associati al sintagma «estinzione della società»: l’«estinzione della società in liquidazione» e la fine per esaurimento dell’operazione societaria secondo il diritto nazionale (artt. 2312 e 2495 cod. civ.). 8.- Il divario incolmabile tra la fine dell’operazione societaria governata dal diritto interno e l’«estinzione (cessazione) delle società» partecipanti al merger nel diritto societario europeo: la fusione come «scioglimento senza liquidazione» nella disciplina di armonizzazione e la tradizione giuridica continentale nella dottrina di Umberto Navarrini, Enrico Soprano e Giuseppe Ferri. 9.- Conclusioni: la tesi dell’autonoma fallibilità della società incorporata conduce all’apertura di una liquidazione concorsuale senza accertamento dell’insolvenza attuale del debitore in contrasto con il diritto nazionale della crisi e dell’insolvenza. La tesi criticata comporta altresì una violazione manifesta del diritto societario europeo risolvendosi nell’arbitrario disconoscimento degli effetti giuridici prodotti da un merger che si è validamente perfezionato con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese. Inadeguatezza e naiveté dell’inquadramento della fusione nello schema della successione a causa di morte.


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