Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32048 - pubb. 12/10/2024

Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile e mancata trascrizione integrale del titolo

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2024, n. 13373. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento



L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito. (massima ufficiale)




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