Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31354 - pubb. 06/06/2024

Appello Potenza - No al cram down quando l’amministrazione finanziaria è l’unico creditore

Appello Potenza, 12 Marzo 2024. Pres. Nesti. Est. Marchese.


Accordo di ristrutturazione – Cram down – Omologa forzosa – Unico creditore pubblico



Non è praticabile il c.d. cram down dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando gli stessi sono gli unici creditori dell’accordo di ristrutturazione; la diversità di trattamento che la norma riserva all'amministrazione finanziaria ed agli enti previdenziali si giustifica, infatti, in considerazione della natura del creditore e del credito, che appartiene alla collettività e deve essere gestito nel migliore dei modi, avendo riguardo all'effettiva convenienza della proposta, nonché per il "prevalente" interesse concorsuale, al fine di evitare che un approccio eccessivamente burocratico all'esame della proposta nuoccia alla ristrutturazione dei debiti e comprometta l'interesse degli altri creditori concorsuali e, se prevista, alla salvaguardia della continuità aziendale.


Non è ravvisabile un interesse concorsuale, invece, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria sia l’unico creditore proprio perché non vi sono altri creditori coinvolti così traducendosi, l’omologa forzosa, in una mera imposizione della transazione fiscale rifiutata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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