Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6858 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 27 Agosto 1999, n. 9013. Est. Lupo.
Società - Fusione - In genere - Fusione o incorporazione - Condizioni - Adempimento delle formalità pubblicitarie ex art. 2504, secondo e terzo comma, cod.civ. - Ricorso per cassazione proposto dalla società risultante dalla fusione di quella presente al giudizio di merito (o incorporante la stessa) - Ammissibilità - Prova del predetto adempimento - Necessità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso - Proposto da società risultante da fusione di quella presente al giudizio di merito (o incorporante la stessa) - Condizione - Prova dell'adempimento delle formalità pubblicitarie di cui all'art.2504 cod.civ..
La fusione (o incorporazione) di società non ha effetto prima che siano state adempiute le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 cod.civ.. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società che si assuma risultante dalla fusione di quella che ha partecipato al giudizio di merito (o incorporante la stessa), la ricorrente deve fornire la prova dell'avvenuto compimento delle predette formalità. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MAGNETI MARELLI SPA, nella sua qualità di incorporante della FIAT LUBRIFICANTI s.r.l. elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, MASSIMO OREGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NAVALE ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADRAGNA, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO ZUNARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 102/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 18/10/1996 depositata il 01/02/97; RG.263/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ALBERTO ANDREUCCI;
udito l'Avvocato PIETRO ADRAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via principale inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 17 aprile 1985 la s.p.a. Fiat Lubrificanti conveniva davanti al Tribunale di Ferrara la s.p.a. Navale Assicurazioni esponendo che, con contratto del 23 febbraio 1982, la società convenuta le aveva direttamente garantito l'adempimento delle obbligazioni della s.a.s. Emporio Lubrificanti di Ferrozzi Tito e C., in esecuzione di contratto di somministrazione di lubrificanti Fiat, fino alla concorrenza di L. 250.000.000 e per la durata di un anno a decorrere dal 23 febbraio 1982. La società attrice soggiungeva che il 10 ottobre 1982 era scaduto un proprio credito per L. 126.733.808 non corrisposte dalla Emporio Lubrificanti, la quale aveva chiesto una dilazione di pagamento di altra rata del credito ammontante a L. 163.123.189, la cui scadenza era prevista per il 31 ottobre 1982; che essa aveva concesso la dilazione richiesta, potendo farlo in base all'appendice n. 1 del contratto di fideiussione redatta il 6 ottobre 1982; che successivamente erano maturati altri crediti eccedenti l'importo della garanzia prestata dalla Navale Assicurazioni; che la debitrice era stata ammessa dal Tribunale di Ferrara alla procedura di concordato preventivo, convertita in procedura fallimentare con sentenza del 30 marzo 1983; che, non ostante la richiesta di provvedere al pagamento della somma di L. 250.000.000 a titolo di garanzia fideiussoria, la società convenuta non aveva adempiuto il suo obbligo.
La s.p.a. Navale Assicurazioni, costituendosi, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, ai sensi dell'art.2952 c.c. (in materia di assicurazione), e, in via subordinata, l'inoperatività della garanzia per avere la società attrice consentito alla Emporio Lubrificanti di accumulare un debito complessivo di L. 775.973.702 senza dargliene notizia, in modo che essa era rimasta all'oscuro delle notevoli difficoltà finanziarie in cui si era venuta a trovare la debitrice; in via ulteriormente subordinata la società convenuta rilevava l'esistenza di altre fideiussioni e la conseguente possibilità per essa di concorrere nel risarcimento per importo al netto di quanto recuperato dall'assicurata in virtù delle altre garanzie.
Con sentenza depositata il 27 gennaio il Tribunale di Ferrara respingeva la domanda proposta dalla società attrice, ritenendo prescritto il diritto fatto valere in giudizio.
Proposto appello dalla Fiat Lubrificanti s.r.l. (già s.p.a.) e costituitosi la Navale Assicurazioni s.p.a., la Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 1^ febbraio 1997, ha confermato la pronunzia di primo grado ritenendo che il contratto stipulato tra le parti rientri nello schema tipico dell'assicurazione e non sia, quindi, una assicurazione fideiussoria. Con esso la Navale Assicurazioni ha assicurato alla Fiat Lubrificanti "il risarcimento dei danni diretti che le derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal contraente (Padana Lubrificanti) verso l'assicurato con il contratto di approvvigionamento di lubrificanti";
la Navale Assicurazioni, pertanto, non si è impegnata a sostituirsi al debitore nell'adempimento, ma ha promesso di indennizzare un danno. Secondo la Corte, tali espressioni letterali sono chiare nel senso di ritenere stipulato un contratto di assicurazione. Una conferma di tale interpretazione si è ravvisata nel fatto che le parti hanno subordinato l'eventuale pagamento dell'indennità assicurativa al preventivo versamento del premio e, nella clausola n.2, hanno recepito pressoché integralmente la disciplina dell'art. 1901 c.c..
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la Magneti Marelli s.p.a., nella qualità di incorporante della Fiat Lubrificanti s.r.l.. La Navale Assicurazioni ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
Nel controricorso si è eccepita la "inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di Magneti Marelli s.p.a.", in assenza di prova della società ricorrente di essere succeduta nel preteso credito esercitato dalla Fiat Lubrificanti s.r.l.. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente Magneti Marelli s.p.a. è fondata.
Successivamente alla notifica del controricorso la società ricorrente ha notificato alla controparte ed ha depositato ai sensi dell'art.372 c.p.c. l'atto notarile, stipulato il 21 dicembre 1995, di fusione per incorporazione della società Fiat Lubrificanti s.r.l., che è stata parte nel giudizio di appello, nella società Magneti Marelli s.p.a.. Nulla, però, risulta in ordine al compimento delle attività successive alla stipulazione dell'atto di fusione, che sono prescritte, perché tale atto produca effetti, dal commi secondo, terzo e quarto dell'art.2505 c.c., attività il cui compimento non è stato ne' provato ne' dedotto dalla società ricorrente, come ha eccepito nella discussione orale la difesa della società controricorrente.
Come dispone espressamente Fart.2504-bis, secondo comma, c.c., la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.c.. Consegue che, in assenza di prova di dette iscrizioni, non può ritenersi prodotto l'effetto della successione della società incorporante nei diritti della società incorporata, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza 5 luglio 1993 n.7321.
Nella descritta situazione probatoria deve escludersi la legittimazione attiva della società ricorrente ad esercitare i diritti vantati nel presente giudizio dalla società Fiat Lubrificanti, onde il presente ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per cassazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999