Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6855 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 23 Giugno 2006, n. 14526. Est. Segreto.
Società - Fusione - Effetti - Nuova definizione della fusione prevista dall'art. 2504 bis cod. civ. - Conseguenza sul piano processuale - Partecipazione al processo di società coinvolte nella fusione - Estinzione del processo - Esclusione - Fattispecie in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata per fusione.
A seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l'appunto, ad una fusione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha rigettato l'eccezione della società assicuratrice resistente che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato, nella vigenza del nuovo art. 2504 bis cod. civ., alla società assicuratrice convenuta nel grado di merito quando ormai era estinta perché incorporata successivamente per fusione da altra società). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOLISANO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIONI Celio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. GELMI Giampiero, elettivamente domiciliata in ROMA Via Claudio MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO Giuseppe, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO MONTI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
CIVIS AUGUSTUS S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 151/2004 del Giudice di Pace di RIMINI del 26/01/2004, depositata il 19/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/2006 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito per il resistente l'Avvocato Gianfranco Ruggieri (per delega Avv. Giuseppe Consolo) che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Rimini, con sentenza depositata il 19/02/2004, condannava la MeieAurora s.p.a., solidalmente alla Civis Augustus s.r.l. al risarcimento dei danni alla persona in favore dell'attore Domenico Molisano per Euro 212,07, a seguito di incidente stradale provocato dall'auto della Civis, compensando le spese. Riteneva il Giudice di Pace che, a seguito di incidente stradale verificatosi a Riccione il 06/11/2002 tra l'auto dell'attore e quella della convenuta, responsabile del sinistro, la Meie Aurora aveva risarcito l'attore per Euro 880,00; che detto risarcimento doveva ritenersi relativo ai soli danni materiali; che il risarcimento del danno alla persona, per lieve trauma contusivo del rachide cervicale, tenuto conto che si trattava di invalidità temporanea nella misura del 50%, andava liquidato in Euro 147,97, cui andavano aggiunti Euro 49,99 per danno morale; che le spese processuali andavano compensate. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resiste con controricorso l'Aurora Assicurazioni s.p.a., nuova denominazione della Winterthur Assicurazioni, incorporante la MeieAurora Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va, anzitutto, rigettata l'eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato alla MeieAurora Assicurazioni il 30/04/2004, quando questa era ormai estinta, perché incorporata per fusione dalla Winterthur in data 14/04/2004.
1.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l'estinzione nel corso di un determinato grado del processo (o, tra un grado e l'altro del processo, nel periodo successivo all'emanazione della sentenza) della persona giuridica conseguente alla fusione pura e semplice o per incorporazione di una società regolarmente costituita - da luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica. Qualora uno dei detti eventi interruttivi (o impeditivi) colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore nel corso del giudizio di merito, esso per produrre effetti nell'ambito processuale deve esser dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, mentre in caso contrario il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, a nulla rilevando, in tale ipotesi, l'estinzione dell'originaria società e la successione a titolo universale della società incorporante. Conseguentemente, in detta situazione, la notifica della sentenza al procuratore in giudizio della società "estinta" è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti della società succeduta a quella estinta;
l'impugnazione della sentenza nei confronti dell'originaria società entro l'anno correttamente è effettuata al procuratore costituito ed il detto procuratore - se munito di procura anche per gli ulteriori gradi del giudizio - può validamente proporre l'impugnazione, in quanto rappresentante di una parte che, nell'ambito del processo, deve considerarsi ancora in vita o capace (cfr. Cass. 03/10/1998, n. 9822; Cass. 02/08/2001, n. 10595; Cass. 02/08/2001, n. 10595; Cass. 11/05/2004 n. 8998).
1.3. Sennonché le S.U. di questa Corte, con sentenza 28/07/2005, n. 15783 hanno rivisitato il principio dell'ultrattività della procura, considerando che essa da luogo ad una finzione non utilizzabile rispetto alla prosecuzione del processo nel grado successivo, non potendo in tal caso prescindersi dalla nuova realtà oggettiva venuta in essere, onde il nuovo grado di giudizio va instaurato da e contro i soggetti allo stato titolari della legittimazione. L'applicazione di tale generale principio comporterebbe nella fattispecie in esame che, essendosi la fusione verificata dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ma prima della notifica del ricorso, l'impugnazione avrebbe dovuto proporsi contro la società incorporante, come in sostanza ritenuto dalla resistente.
2.1. Va, tuttavia osservato che , in tema di fusione, la predetta questione processuale trova risoluzione fa monte, sulla base dalla nuova situazione sostanziale che si è venuta a creare a seguito dell'entrata in vigore (01/01/2004) del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Per le fusioni societarie, antecedenti a tale data, era opinione comune che la società incorporante o le società partecipanti alla fusione paritaria, si estinguessero come soggetti di diritto, provocando una successione a titolo universale della società incorporante o della società risultante dalla fusione (Cass. 06/05/2005, n. 9432; Cass. 25/11/2004, n. 22236; Cass. 03/08/2005, n. 16194; Cass. 24/06/2005, n. 13695).
Tale assunto di parte della dottrina e della giurisprudenza costante trovava base normativa nell'art. 2504 bis c.c., comma 1 (precedente formulazione), il quale statuiva che: "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte".
2.2. Ben diverso è il tenore dell'art. 2504 bis c.c., comma 1, quale risulta modificato dal predetto D.Lgs. n. 6 del 2003. La norma attuale, infatti, così recita: "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione". Come ha osservato la dottrina, la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., comma 1, chiarisce, ponendo fine al dibattito dottrinario, che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, ne' crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. 2.3. La fusione, quindi, diventa una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo. In altri termini la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto, allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione. Come questa Corte ha statuito, la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per converso, una vicenda meramente evolutivo- modificativa dello stesso soggetto (Cass. 13/08/2004, n. 15737; Cass. 29/12/2004, n. 24089).
Cioè si attua un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante.
2.4. Come è stato esattamente osservato, la riforma del 2003 ha precisato che, in caso di fusione societaria, c'è prosecuzione e, dunque, continuità anche nei rapporti processuali: si è quindi escluso che la fusione comporti, a norma degli artt. 110, 299 e 300 c.p.c., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante ad una fusione.
Per escludere l'assimilazione della fusione alla morte della parte, persona fisica, si è anche omesso di parlare della società incorporata o delle società partecipanti alla fusione, costitutiva di nuova società, quali "società estinte", come, invece, le qualificava la precedente norma di cui all'art. 2504 bis c.c.. Conseguentemente va rigettata l'eccezione della resistente. 3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il primo Giudice compensato le spese processuali.
4. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia infondato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14/11/2002, n. 16012; Cass. 01/10/2002, n. 14095; Cass. 11/11/1996, 9840).
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza in tema di compensazione delle spese, avendo ritenuto che era comprensibile che l'assicurazione avesse proceduto solo al risarcimento del danno materiale, in quanto il certificato medico del pronto soccorso inviato era generico.
Secondo il ricorrente, infatti, ove anche ciò fosse condivisibile, il Giudice avrebbe dovuto tener conto che la convenuta, quanto meno nel corso del giudizio, veniva a conoscenza dei giorni di malattia patiti dall'attore e che, ciononostante, nessuna offerta risarcitoria effettuava.
6. Ritiene questa Corte che anche il suddetto motivo sia infondato. Osserva preliminarmente questa Corte che contro le sentenze del Giudice di Pace in cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenza additiva della Corte Cost. 14/07/2004, n. 206).
Nella fattispecie la sentenza impugnata sul punto non presenta una motivazione mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria, poiché ha ritenuto che la genericità dell'unica certificazione sanitaria inoltrata all'assicuratrice giustificava il mancato risarcimento del danno alla persona.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006