Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6840 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Maggio 2004, n. 8916. Est. De Luca.


Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative - Cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991 - Nozione - Agevolazioni contributive - Condizioni.



Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio - sanitari od educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio - sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EGERIA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo Studio dell'avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO GRATTAROLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 487/00 del Tribunale di ALESSANDRI, depositata il 03/10/00 R.G.N. 1227/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/03 dal consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GRATTAROLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Alessandria confermava, pur modificandone la motivazione, la sentenza del Pretore della stessa sede in data 18/26 maggio 1999, che - pronunciando, previa riunione, sulle opposizioni a decreto ingiuntivo e ad ordinanza-ingiunzione, proposte, contro l'INPS, dalla società EGERIA - cooperativa sociale a responsabilità limitata - aveva condannato la società opponente al pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni - ritenendo che alla società stessa non spettassero i benefici contributivi previsti per le cooperative sociali - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- pur svolgendo la propria attività nel campo della "gestione dei servizi socio-sanitari" - quale, appunto, la gestione della "Comunità alloggio" e del "Centro incontro per anziani" - la società EGERIA non ha, tuttavia, lo "scopo di perseguire l'interesse generale della comunità all'integrazione sociale dei cittadini" (ai sensi dell'art. 1 legge 8 novembre 1991, n. 381);
- infatti la società svolge la propria attività - con un "comportamento proprio di una qualsiasi società di capitali" - senza "alcuna attenzione allo stato delle persone richiedenti il servizio", nè al "bacino di utenza", come si desume, in particolare, dalla "richiesta di ammissione alla struttura", dove emerge - quale unica preoccupazione - quella di "garantirsi il pagamento delle rette", che risultano, peraltro, "aumentate unilateralmentè dalla stessa, società, in contrasto con la convenzione da questa stipulata con il comune.
Avverso la sentenza d'appello, la società EGERIA - cooperativa sociale a responsabilità limitata propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
L'intimato INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e seguenti legge 8 novembre 1991, n. 381) - la società EGERIA - cooperativa sociale a responsabilità limitata censura la sentenza impugnata - per avere negato che la società stessa fosse una cooperativa sociale - sebbene fosse sufficiente, a tale fine, la riconosciuta gestione di servizi socio-sanitari, mentre era del tutto irrilevante che i destinatari del servizio fossero - o meno - persone abbienti.
Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere negato che la società stessa fosse una cooperativa sociale - omettendo di considerare, da un lato, i propri bilanci - sebbene ne risultasse un "sostanziale equilibrio fra ricavi e costi", affatto incompatibile con l'asserita gestione come una società di capitali - e dando rilievo decisivo, dall'altro, alla richiesta di ammissione alle strutture, gestite dalla società, ed all'asserito inadempimento della convenzione da questa stipulata con il comune - mediante l'aumento unilaterale delle rette - sebbene si tratti di circostanze prive di qualsiasi rilevanza a detto fine. Il ricorso è fondato.
2. Invero la legge istitutiva (legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali) reca la definizione seguente (art. 1, comma 1):
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
b)lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".
La definizione legislativa si ferma qui, per quanto riguarda le cooperative sociali di servizio (di cui alla lettera a) del comma 1 legge n. 381 del 1991, cit.) - che interessano la presente controversia - mentre risulta integrata - soltanto per le cooperative sociali di integrazione (di cui alla lettera b dello stesso comma 1 legge n. 381 del 1991, cit.)- dalla definizione contestuale di persone svantaggiate (art. 4) - quali beneficiari dello "inserimento lavorativo", che le stesse cooperative perseguono - esplicitamente considerando tali "gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (...) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale perle cooperative (...)".
Ne risulta, quindi, la evidente irrilevanza - al fine della configurazione delle cooperative sociali di servizio (di cui alla lettera a del comma 1 legge n. 381 del 1991, cit.), che interessa la presente controversia - di qualsiasi qualità personale nei destinatari del servizio dalle medesime gestito.
3. Si tratta, tuttavia, della mera tipizzazione legislativa di un tipo sociale di cooperativa, già esistente, tanto che ne è prescritto - per il caso di costituzione precedente - l'obbligo di uniformarsi alla nuova disciplina (ari 12 legge n. 381 del 1991). Coerentemente, alle cooperative sociali di entrambi i tipi continuano a trovare applicazione (art. 1, comma 2, legge n. 381 del 1991) "le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano" - con evidente riferimento alle sezioni (di cui all'art. 13 decreto legislativo C.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, come integrato dall'art. 16 della legge n. 381 del 1991, con l'aggiunta delle cooperative sociali, appunto) delle diverse cooperative di servizi e, rispettivamente, delle cooperative di produzione e lavoro - "in quanto compatibili"con la stessa legge (legge n. 381 del 1991, cit, appunto).
3. Non mancano, peraltro, espliciti rinvii (art. 3, 6, 7) - accompagnati, talora, da novelle - a disposizioni specifiche in materia di cooperative (quali l'articolo 26 ed altre disposizioni del decreto legislativo C.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, cit., e l'articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 637).
In particolare, è prevista - anche per le cooperative sociali (in forza del rinvio dell'art. 3 legge n. 381 del 1991 all'articolo 26 del decreto legislativo C.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, cit.) - la possibilità di distribuire ai soci quote di utili (dividendi), sia pure entro i limiti stabiliti contestualmente.
4. Inoltre la presenza (eventuale e concorrente) di soci volontari - che "prestano la loro attività gratuitamente" (art. 2 legge n. 381 del 1991, cit.) nelle cooperative sociali - sembra rappresentare, tuttavia, soltanto uno dei pochi punti di contatto (vedi infra) tra le cooperative stesse e l'istituto, affatto diverso, del volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, Legge-quadro sul volontariato). A differenza delle cooperative sociali - per le quali la presenza di soci volontari è meramente eventuale, appunto, e peraltro concorre con quella di altri soci - le organizzazioni di volontariato (di cui all'art. 3 legge n, 266 del 1991, cit.), infatti, si avvalgono "in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".
5. Lungi dal perseguire direttamente interessi generali, con esclusione di ogni scopo di lucro - imponendone la qualificazione come enti pubblici non economici (in tal senso, vedi, sia pure in materia di appalti, nella disciplina comunitaria, Cass., sez. un., n. 24 del 1999, con specifico riferimento a società cooperativa a responsabilità limitata tra comuni, appunto, che perseguiva direttamente interessi generali dei consorziati) - le cooperative sociali perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico.
Questo può assumere, tuttavia, gradazioni diverse - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 9513/99, 118/95, 5839/92) - che vanno dalla cosiddetta mutualità pura - caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro - alla cosiddetta mutualità spuria - che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa, anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni e servizi a terzi a fini di lucro. Tuttavia la posizione del socio di cooperativa resta distinta, in ogni caso, da quella del socio di società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira, di regola, ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso - che non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remuneratone possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri) con la conseguenza di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società cooperativa (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per il lavoro reso o di un più elevato corrispettivo per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e lavoro).
La mutualità prevalente - o meno - quale criterio distintivo, tra le società cooperative appunto, risulta ora esplicitamente codificata, tuttavia, nella recente riforma del diritto societario (decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, spec. sub art. 2512 ss. c.c. novellati).
6. In particolare, non può essere trascurata - nelle stesse società cooperative - la più recente emergenza, accanto alla tradizionale mutualità interna, della concorrente mutualità esterna - che trascende, cioè, gli interessi immediati dei soci - della quale le cooperative sociali, appunto, sono espressione significativa, anche se non esclusiva (si pensi, ad esempio, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante Nuove norme in materia di società cooperative) - che possono essere costituiti, dalle previste associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e sono finanziati dalle società cooperative e dai propri consorzi, appunto).
7. Pertanto le cooperative sociali di servizio (di cui alla lettera a del comma 1 legge n. 381 del 1991, cit.) - che interessano la presente controversia - restano società cooperative e, come tali, perseguono o concorrono a perseguire (anche mediante convenzioni con enti pubblici) - nella forma tipizzata ("attraverso", appunto) della gestione di servizi socio-sanitari od educativi, senza specificazioni ulteriori (quanto, in particolare, alle qualità personali dei destinatari dei servizi stessi) - "l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini", che gli stessi servizi realizzano.
Per servizi sociali, poi, si intendono (ai sensi dell'art. 128 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti J amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1^ della legge 15 marzo 1997, n. 59) "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.".
Coerentemente, il "ruolo degli organismi della cooperazione" risulta "agevolato" - al pari del "ruolo" di altre organizzazioni contestualmente, quanto separatamente, elencate (quali: "organismi non lucrativi di utilità sociale, ... organismi della cooperazione - appunto - associazioni ed ... enti di promozione sociale, ... fondazioni ed ... enti di patronato, ... organizzazioni di volontariato,... enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore afilla programmazione, della organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ) - da enti locali, regioni e stato, nell'ambito delle rispettive competenze, per realizzare - tra l'altro, secondo il principio di sussidiarietà, anche orizzontale - il sistema integrato di interventi e servizi sociali (di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante, appunto, Legge-quadro perla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 1, spec. comma 4, 2, 3, 4).
8. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari - per quel che qui interessa (al pari, tuttavia, della gestione di servizi educativi) - è da sola idonea a qualificare - come cooperativa sociale, appunto - la società cooperativa che li gestisca.
Agli stessi fini, infatti, non rileva - per quanto si è detto - ne' la qualità personale dei destinatari del servizio, ne' la erogazione a titolo gratuito oppure a pagamento.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita, quindi, le censure della società cooperativa ricorrente, laddove nega, alla stessa società, la qualificazione giuridica di cooperativa sociale - pur riconoscendone la "gestione di servizi socio-sanitari" - essenzialmente in dipendenza della asserita assenza di qualsiasi "attenzione allo stato delle persone richiedenti il servizio" ed al "bacino di utenza", nonché della preoccupazione, asseritamene esclusiva, di "garantirsi il pagamento delle rette" (peraltro, "aumentate unilateralmente" dalla stessa società, in contrasto con la convenzione da questa stipulata con il comune). Infatti le ragioni - che ne risultano addotte, a motivazione della sentenza Impugnata (rationes decidendo) - sono irrilevanti, per quanto si è detto, ai fini della qualificazione giuridica - come cooperativa sociale, appunto - pretesa, dalla società ricorrente, nel presente giudizio.
Tanto basta per accogliere il ricorso.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, comma 3^, c.p.c.). P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004