Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6537 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 2004, n. 18181. Est. Marziale.
Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - In genere - Contratto di cessione di azioni di società contro prezzo - Natura delle azioni come beni di 'secondo gradò - Conseguenze - Differenza della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio sociale rispetto a quella pattuita in contratto - Mancanza di qualità e "aliud pro alio datum" - Configurabilità - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Ammissibilità.
Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497, cod.civ., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod.civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod.civ. (Nella specie, successivamente alla stipula del contratto di cessione di azioni di una s.p.a., erano state accertate irregolarità fiscali nella gestione della società, con conseguente irrogazione in danno della stessa di sanzioni tributarie di importo elevatissimo, che ne avevano determinato il fallimento; la S.C. in applicazione del succitato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la proponibilità dell'azione di risoluzione per la vendita di 'aliud pro aliò). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARIO SQUIZZATO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ortigara n. 3, presso l'avv. Giuseppe Paternò, che con l'avvocato Giovanni Valcavi del Foro di Varese lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MAURIZIO ZAMPARINI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Oriani n. 91, presso l'avv. Enrico Fabrizi, unitamente all'avv. Sergio Fabrizi del Foro di Busto Arsizio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2126/00 del 18 agosto 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 maggio 2004 dal Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per il ricorrente, l'avv. Giampiero Amorelli con delega;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 1988 il signor Mario Squizzato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, il signor Maurizio Zamparini, esponendo:
- che, con scrittura del 25 luglio 1986, il convenuto gli aveva ceduto 64.200 azioni rappresentative del capitale della Varese Calcio s.p.a. per il prezzo di L. 1.917.000.000;
- che la cessione delle azioni era stata effettuata sulla base della situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 1986, la quale evidenziava l'esistenza di un credito dei soci in conto versamenti di L. 2.967.796.159;
- che il convenuto aveva assicurato la società aveva un'esposizione debitoria complessiva verso terzi di circa L. 200.000.000 e che la situazione patrimoniale complessiva presentava uno sbilancio passivo di sole L. 17.029.348 su attività ammontanti complessivamente a L. 3.706.786.268;
- che esso attore era stato indotto a sottoscrivere una clausola "di comodo, non corrispondente al vero", nella quale si affermava che aveva controllato la situazione patrimoniale della società;
- che il prezzo era stato saldato;
- che, a seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, erano emerse gravi irregolarità relative alla gestione pregressa della società, comportanti l'irrogazione di sanzioni tributarie di importo elevatissimo, al cui pagamento la società non era in grado di far fronte;
- che, inoltre, il credito ceduto era risultato inesistente;
- che tali dati di fato, tutti riferibili ad epoca anteriore alla data della cessione delle azioni, rendevano evidente che la società, contrariamente a quanto prospettato, si trovava in quel momento in stato di insolvenza;
- che proprio per questo il 21 dicembre 1987 la società era stata posta in liquidazione e, quindi, il 13 febbraio 1988 ne era stato dichiarato il fallimento.
Tanto premesso, l'attore chiedeva, in via principale, che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento del cedente, essendo risultato il suo oggetto del tutto diverso (aliud pro alio) da quello ceduto e, in via subordinata che il contratto fosse annullato per dolo o per errore. Chiedeva inoltre che il convenuto fosse condannato, in ogni caso, oltre che alla restituzione del prezzo versato, al risarcimento dei danni "per colpa extra contrattuale".
1.1 - Il Tribunale adito dichiarava con sentenza dell'11 aprile 1995 la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Busto Arsizio, innanzi al quale la causa veniva riassunta con atto notificato il 19 giugno 1995, reiterando le domande già proposte davanti al Tribunale di Varese. Il convenuto resisteva, eccependo, in via preliminare, la prescrizione e la decadenza della domanda, ai sensi degli artt 1495 e 1497 c.c.. L'attore replicava che, vertendosi in tema di aliud pro alio, tali disposizioni non erano applicabili.
Il Tribunale rigettava le domande attrici e condanna l'attore al pagamento delle spese giudiziali, osservando:
- che il contratto aveva avuto ad oggetto il trasferimento di partecipazioni azionarie e che tali partecipazioni erano state effettivamente trasferite, ponendo il cessionario nelle condizioni di esercitare i diritti ad esse inerenti;
- che la mancata corrispondenza del valore delle partecipazioni a quello del patrimonio sociale era priva di rilievo, in quanto la cessione aveva avuto ad oggetto le partecipazioni e non i beni sociali;
- che, conseguentemente, non era nella specie configurabile alcuna inadempienza da parte dello Zamparini, tanto che non era stata da lui assunta alcuna garanzia circa la consistenza patrimoniale della società e che, comunque, dalla scrittura del 25 luglio 1988 risultava che il cessionario aveva controllato, anche mediante professionisti di propria fiducia la situazione patrimoniale e contabile della società;
- che del pari infondata era la domanda di annullamento per errore, non potendo essere quello sulla consistenza patrimoniale della società qualificato come "essenziale";
- che eventuali errori di valutazione era inerente al rischio insito nell'operazione posta in essere;
- che gli elementi acquisiti escludevano che il comportamento dello Zamparini fosse stato fraudolento e tale da giustificare la sua responsabilità ex art. 2043.
2 - Lo Squizzato, proponeva appello censurando la sentenza impugnata per non aver considerato: a) che, nel momento in cui la cessione era stata conclusa, la società aveva perso il suo intero capitale e che, pertanto, le azioni vendute erano prive di ogni valore; b) che, conseguentemente, i beni ceduti erano del tutto diversi da quelli realmente esistenti e l'azione proposta doveva ritenersi sottratta ai ristretti termini di decadenza e prescrizione stabiliti dagli artt 1495 e 1497 c.c.; c) che, quindi, ricorrevano i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione o, quanto meno, quella di annullamento, con condanna del convenuto alla restituzione del prezzo versato e al risarcimento dei danni arrecati.
2.1 - L'appello era respinto dalla Corte territoriale, sul rilievo:
- che la domanda di nullità del contratto per illiceità o per incommerciabilità dell'oggetto era inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello;
- che la cessione di partecipazioni azionarie non ha come oggetto immediato i beni sociali e che, pertanto, non erano nella specie configurabili i presupposti per raccoglimento l'azione di risoluzione per aliud pro alio ovvero di quelle, proposte in via subordinata, di annullamento per errore o per dolo;
- che la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. era stata respinta dal giudice di primo grado, la cui decisione, sul punto non era stata gravata di impugnazione ed era quindi passata in giudicato. 3 - Lo Squizzato chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso, illustrati con memoria.
Lo Zamparini resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Con i due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata:
- per aver dichiarato inammissibile, in quanto nuova, una domanda (di nullità del contratto di cessione delle azioni della s.p.a. Varese Calcio per illiceità o incommerciabilità dell'oggetto) in realtà mai avanzata;
- per non avere accolto la domanda di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto, senza considerare: a) che la perdita dell'intero capitale sociale pone la società in stato di liquidazione, determinando la radicale diversità dell'oggetto del contratto ed integrando, quindi, gli estremi dell'aliud pro alio; b) che la proposizione della domanda è in tal caso sottratta ai termini di prescrizione e di decadenza di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.. 8 - Il rilievo puntualizzato nel primo alinea del precedente paragrafo è chiaramente inammissibile.
Invero, il ricorrente si duole che la Corte territoriale si sia pronunciata, dichiarandola inammissibile, su una domanda che, a suo dire, non aveva mai proposto.
Per proporre validamente l'impugnazione occorre avervi interesse e questo sussiste soltanto a favore della parte soccombente, la sola cui la sentenza reca pregiudizio e alla quale perciò la legge riconosce la possibilità di ottenerne la rimozione, totale o parziale (Cass. 26 maggio 1998, n. 5229; 28 novembre 2002, n. 16865;
25 giugno 2003, n. 10134). Dovendo la ricorrenza di tale requisito essere valutata in senso sostanziale e non formale, soccombente può essere considerata unicamente la parte le cui richieste non siano state accolte, in tutto o in parte (Cass. 28 settembre 1998, n. 9684;
4 luglio 2002, n. 9712; 10134/03, cit.). Ed è evidente che una situazione siffatta non possa essere riscontrata quando, come nel caso di specie, il ricorrente si dolga della declaratoria di inammissibilità di una domanda che assuma di non aver mai avanzato. 6 - Le altre censure, specificate nel secondo alinea del p. 4, sono invece fondate. Esse si appuntano contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione delle azioni. La statuizione censurata poggia sul duplice assunto:
- che la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto "immediato" la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta;
- che, pertanto, vizi o carenze relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali. 6.1 - Non si nega che tali affermazioni riflettano un orientamento seguito per lungo tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10 maggio 1946, n. 559; 5 aprile 1955, n. 980; 14 febbraio 1963, n. 325; 30 ottobre 1969, n. 3625; 21 giugno 1974, n. 1836; 28 gennaio 1986, n. 423; 29 agosto 1995, n. 9067; 21 giugno 1996, n. 5773). Non sono mancate, peraltro, decisioni con le quali è stata riconosciuta, anche in assenza di garanzie circa la consistenza della situazione patrimoniale della società, l'applicabilità delle norme in tema di compravendita alla cessione delle quote (o delle azioni) di una società di capitali, in relazione ad ipotesi in cui veniva in considerazione la consistenza o la qualità dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (Cass. 28 agosto 1952, n. 2748; 21 luglio 1979, n. 4382; 29 agosto 1991, n. 9227). Tale diverso indirizzo interpretativo è stato ribadito da questa stessa Corte con una successiva sentenza (Cass. 20 febbraio 2004, n. 3370), precisando: - che le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni "di secondo grado", in quanto, lungi dall'essere totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, sono rappresentativi delle posizioni giuridiche che competono ai singoli soci, in ordine alla gestione e alla utilizzazione di tali beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale;
- che, conseguentemente, i beni ricompresi nel patrimonio della società non possono essere considerati estranei all'oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto ad essi esplicito riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario, circa la ricorrenza di tali requisiti, debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.
6.2 - La validità di questi principi deve essere in questa sede ulteriormente ribadita, essendosi ormai chiarito che le società, ancorché personificate, costituiscono centri di imputazione meramente transitori e strumentali, in quanto le situazioni giuridiche che ad esse sono imputate sono destinate a tradursi (e questa volta definitivamente) in situazioni giuridiche corrispondenti facenti capo ai singoli soci, i quali finiscono, quindi, per esserne titolari effettivi, sia pure in una maniera "specifica", che vale a distinguerle dalle altre che ad essi competono come individui (Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151). E che, conseguentemente, il conferimento di un bene in società, come non si è mancato di rilevare, non può essere posto sul medesimo piano di un contratto di scambio, essendo finalizzato (non già ad ottenere il corrispettivo di un'alienazione, ma) ad istituire un diverso regime di gestione del bene, cui il soggetto conferente non è destinato a rimanere estraneo, dal momento che, entrando a far parte della società, egli acquista una posizione giuridica che lo legittima a partecipare, nei limiti e secondo le forme previste dall'ordinamento sociale, alla gestione patrimonio della società (12 dicembre 1995, n. 12733).
6.3 - Non può esservi dubbio che, in questa diversa prospettiva, anche il divario tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, riflettendosi sulla solidità economica e sulla produttività dell'impresa sociale e conseguentemente sul valore e sulla redditività delle azioni (o delle quote) cedute, possa integrare gli estremi, non solo della "mancanza di qualità essenziali" della "cosa venduta" che, può giustificare la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1497 c.c., ma anche di quella radicale diversità della prestazione eseguita rispetto a quella pattuita, tale da rendere la prima "del tutto inidonea...a fornire l'utilità richiesta" (aliud pro alio)e, quindi, necessaria per ottenere la risoluzione del contratto secondo i principi generali, "evadendo" dai rigidi presupposti richiesti dall'art. 1497 c.c. (Cass. 2843/96; 3370/04, citt.).
7 - Le doglianze formulate dal ricorrente debbono essere quindi, entro tali limiti sopra precisati, accolte, con conseguente cassazione, entro gli stessi limiti, della sentenza impugnata. La causa va, pertanto, rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché, nel rispetto dei principi puntualizzati nei pp. 6.1, 6.2, 6.3, accerti se la domanda di risoluzione del contratto di cessione delle azioni della s.p.a. Varese Calcio stipulato il 25 luglio 1986 proposta dal signor Mario Squizzato possa, o meno, essere accolta. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase. P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004