Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6275 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 13 Agosto 1999, n. 8640. Est. Graziadei.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - In genere - Immobile conferito in godimento temporaneo ad una società - Vendita ad un terzo - Base imponibile - Valore commerciale del bene.
In tema di imposta di registro, la vendita ad un terzo dell'immobile conferito in godimento temporaneo ad una società, quale atto traslativo della proprietà non gravata da diritti reali (o da diritti di obbligazione di tipo equipollente), è sottoposta al tributo di registro sulla base del valore commerciale del bene, a prescindere dalla clausola con cui il compratore si impegni a rispettare (e fare proprio) il debito verso la società stessa. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
composta dai magistrati
Michele Cantillo presidente
Giulio Graziadei rel. consigliere
Giuseppe Marziale "
Francesco Maria Fioretti "
Giuseppe Salmè "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
Angela e Marina Rinelli, in proprio e quali eredi di Michele Rinelli, e Beatrice Spolverato, anch'essa erede di Michele Rinelli, elettivamente domiciliate in Roma, via delle Milizie n. 19, presso l'avv. Marco Monetti, che, con l'avv. Giorgio Borsetto, le difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
resistenti
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto da
Angela e Marina Rinelli, quali eredi di Michele Rinelli, e Beatrice Spolverato, anch'essa erede di Michele Rinelli, come sopra domiciliate e difese;
ricorrenti
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 251 del 18 gennaio/23 febbraio 1996;
sentiti
il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il difensore delle resistenti e ricorrenti in via incidentale il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Michele e Giuseppe Rinelli nel novembre 1987 hanno venduto a Marina ed Angela Rinelli le loro quote di comproprietà per 99/100 di un fabbricato sito in Abano Terme dietro corrispettivo di lire 10.000.000.
L'Ufficio del registro di Padova, con avviso di accertamento dell'ottobre 1989, ha fra l'altro elevato il valore "finale" dell'edificio a lire 698.000.000.
Detto valore è stato ridotto a lire 187.173.580, su
impugnazione delle parti contraenti, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, secondo la quale l'imponibile di registro era da fissarsi detraendo ventisette annualità di rendita, in quanto il bene era gravato, per trent'anni a partire del 1984, da diritto di godimento della S.a.s. Rocca Pendice Immobiliare di Michele Rinelli & C., derivante da conferimento in favore della Società medesima. La Commissione tributaria di secondo grado di Padova, aderendo al gravame dell'Ufficio, ha ritenuto corretta la determinazione del valore venale effettuata con l'avviso, affermando sul punto la legittimità dell'atto.
La Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento delle deduzioni dei contribuenti, ha statuito in conformità della decisione di primo grado, fra l'altro osservando:
- che l'indicato vincolo di godimento in favore della Società Rocca aveva natura personale, non reale, ma perdurava per espressa previsione contrattuale a carico delle acquirenti fino alla pattuita scadenza, così privandole dei frutti del fabbricato;
- che tale situazione non era riconducibile nelle regole della locazione, in assenza di un corrispettivo per detta perdita, ma doveva essere assimilata al caso del trasferimento della nuda proprietà, con l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- che questi criteri segnavano il limite massimo per la decurtazione del valore del bene, restando preclusa la rivalutabilità delle rendite non godute;
- che l'esito totalmente favorevole per i contribuenti di un'analoga controversia, attinente al trasferimento della quota di 1/100 dell'immobile (in precedenza effettuato allo scopo di "saggiare" il parametro di tassazione), non integrava un giudicato vincolante.
L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 7 marzo 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia. Angela Rinelli, Marina Rinelli e Beatrice Spolverato, tutte quali eredi di Michele Rinelli e le prime due anche in proprio, hanno presentato controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..
Con il ricorso principale si ripropone la tesi secondo cui l'imposta di registro, in quanto correlata al valore del bene al momento del passaggio di proprietà, può subire riduzioni in dipendenza di diritti od oneri reali, non per effetto di mere obbligazioni del venditore verso un terzo, ancorché l'acquirente le abbia contrattualmente assunte a proprio carico.
Con il ricorso incidentale si critica la Corte d'appello per aver calcolato le rendite annuali, da portare in diminuzione del valore imponibile, con importi costanti, anziché aggiornati sulla scorta del tasso di rivalutazione.
Il ricorso principale è fondato, sulla scorta di considerazioni che elidono i presupposti dell'impugnazione incidentale. Il socio, conferendo in società di persone non la proprietà, ma il godimento a tempo determinato di un immobile, come consentito dagli artt. 2253 e 2254 cod. civ., costituisce a proprio carico un debito, senza perdere la titolarità e disponibilità del diritto dominicale, ne' delimitarne il contenuto, alla luce della pacifica non riconducibilità di quel debito fra i diritti reali su cosa altrui, ovvero fra gli oneri reali o le obbligazioni propter rem. Il trasferimento del bene, posto in essere dal socio prima della scadenza del conferimento, può comportare il subingresso dell'acquirente nell'impegno assunto dall'alienante, per effetto dell'equiparabilità del conferimento alla locazione (v. secondo comma del citato art. 2254 cod. civ.), sempre che sussistano le condizioni per l'opponibilità del relativo rapporto di cui all'art 1599 cod.civ., ovvero, come nella specie, per effetto di specifica clausola inclusa nei patti della compravendita.
Il verificarsi di questa ipotesi incide sulla determinazione del prezzo, ricollegabile alla differenza fra il valore venale del bene ed il coacervo dei redditi perduti dal compratore in dipendenza dell'accollo dell'obbligazione del venditore verso la società, ma non sul valore stesso, che rimane ancorato alla stima sul mercato dell'oggetto del trasferimento, indipendentemente dagli accordi accessori al contratto di cessione.
Tale valore venale, nell'ambito di trasferimento della proprietà "piena", integra l'imponibile per la tassazione di registro, al sensi dell'art. 43 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Ne consegue che la suddetta evenienza non puo essere addotta a decurtazione dell'imponibile, in ragione della sua idoneità ad influenzare non il valore di mercato, ma l'ammontare del prezzo effettivamente sborsato, cioè un elemento non conferente ai fini in discorso.
Si deve pertanto affermare che la vendita ad un terzo
dell'immobile conferito in godimento temporaneo ad una società, quale atto traslativo della proprietà non gravata da diritti reali (o da diritti di obbligazione di tipo equipollente), è sottoposta al tributo di registro sulla base del valore commerciale del bene, a prescindere dalla clausola con cui il compratore si impegni a rispettare (e fare proprio) il debito verso la società stessa. Questo principio impone, con l'accoglimento del ricorso principale e la reiezione di quello incidentale, la cassazione della sentenza impugnata, ed inoltre esige, in applicazione dell'art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., una pronuncia nel merito di rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, per quanto attiene all'imponibile di registro, non essendo in discussione la rispondenza al valore di mercato della somma fissata con detto avviso.
La natura e la sostanziale novità della questione affrontata rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, respinge la domanda delle contribuenti, nella parte riguardante il valore imponibile per il tributo di registro, compensando integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1999