Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6260 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2009, n. 20544. Est. Tavassi.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Recesso del socio - Società di persone a tempo indeterminato - Recesso del socio - Negozio unilaterale ricettizio - Revoca - Ammissibilità - Condizioni.



Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l'uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci. Nella prima ipotesi non è esclusa, peraltro, la facoltà di revoca del recesso da parte del socio, in quanto la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, almeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente mediante la revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13525/2004 proposto da:
MAROTTA ALESSANDRO (c.f. MRTLSN55R30E589F), MAROTTA ASSUNTA, MAROTTA DARIA, MAROTTA ANTIMO, MAROTTA FRANCESCA rappresentata dal fratello MAROTTA ANTIMO quale tutore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 120, presso l'avvocato DE PASCALIS EMANUELA, rappresentati e difesi dagli avvocati GRAVINO Angelo, MAGGI GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CARRESE CATERINA (c.f. CRRCRN39P56E589I), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso l'avvocato CASTALDI ITALO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
MAROTTA GIOVANNI (c.f. MRTGNN32E24E589H), MAROTTA MEDORO (c.f. MRTMDR28A13E589X), MAROTTA MARIO (c.f. MRTMRA38B10E589C), MAROTTA PIETRO (c.f. MRTPTR35H29E589L), F.LLI MAROTTA S.N.C., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERTOLONI 29, presso l'avvocato SQUILLANTE JACOPO, rappresentati e difesi dall'avvocato LINO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
MAROTTA ANTIMO, MAROTTA ASSUNTA, MAROTTA ARMANDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3527/2003 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato MARIA SARA MERLO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato ITALO CASTALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 12.09.90, Marotta Daria, Alessandro e Antimo, anche quale tutore di Marotta Francesca, tutti eredi di Marotta Saverio, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere la società Amedeo Marotta e fratelli s.n.c., Marotta Medoro, Pietro, Mario e Assunta, chiedendo che fosse riconosciuto il diritto di Marotta Saverio (padre degli attori) e dei suoi eredi ad ottenere la liquidazione alla quota sociale e il diritto di comproprietà, pari ad l/7, sull'immobile in Casapulla, che la società fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di liquidazione, nonché che fosse riconosciuto il diritto di rivalsa sui singoli soci, con condanna, in caso di insolvenza, anche di questi al pagamento.
A fondamento di tali pretese, gli attori deducevano che:
- Marotta Saverio, loro padre, era socio della s.n.c. Amedeo Marotta e fratelli e che nel marzo 1989 lo stesso era deceduto;
- a seguito del decesso di un altro socio, Amedeo Marotta, nel 1982, era insorta controversia tra la società e gli eredi dello stesso, conclusasi con atto di conciliazione giudiziale, in forza del quale agli eredi di Amedeo Marotta era stata versata la somma di L. 200.000.000 e riconosciuto il diritto di proprietà sull'immobile, sede dell'opificio sociale, sito in Casapulla, nella misura di 1/6;
- nell'atto di conciliazione (15.10.90) era intervenuto solo uno degli eredi di Saverio Marotta, Antimo, e, nonostante i soci fossero 7, il numero delle quote ai fini del diritto di compravendita era stato determinato in 6;
- in data 21.05.90, gli attori avevano chiesto alla società la liquidazione della quota di Marotta Saverio senza esito positivo. I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione del diritto azionato, evidenziando che nel 1978 si era verificato il recesso dalla società di Marotta Saverio, a seguito di intrapresa attività concorrenziale con quella della società convenuta, e che in data 22.02.83 tale recesso era stato formalizzato. Chiedevano quindi di rigettare la domanda o, in subordine, di chiamare gli eredi di Amedeo Marotta, partecipanti al giudizio conclusosi con la conciliazione.
Autorizzata la chiamata di questi, gli eredi di Marotta Amedeo, Carrese Caterina, Marotta Antimo, Armando e Assunta, rilevavano la propria estraneità ai fatti di causa con conseguente richiesta di esonero dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2359 del 21.11/21.12.95, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione e respingeva la domanda ponendo a carico degli attori le spese del giudizio.
Marotta Alessandro, Daria, Assunta, Antimo, anche per la sorella Francesca, proponevano appello deducendo l'erroneità della sentenza del Tribunale.
A tale impugnazione resistevano la società, Marotta Medoro, Pietro, Mario e Giovanni, nonché Carrese Caterina,
proponendo anche appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 20.11/10.12.03, respingeva tutti i motivi di appello principale. Accoglieva i motivi di appello incidentale in ordine alle spese, condannando gli appellanti al pagamento delle spese.
Per la Corte napoletana le censure mosse dagli appellanti principali non potevano trovare accoglimento.
La valutazione fatta dal giudice di prime cure era da confermare. Avverso tale sentenza Marotta Alessandro, Assunta, Daria, Antimo e Francesca proponevano ricorso per cassazione, notificato in data 31.05.04, articolando quattro motivi di censura. Marotta Giovanni, Medoro, Mario, Pietro e la società s.n.c. F.lli Marotta proponevano controricorso in data 20.06.04. Carrese Caterina resisteva al ricorso con controricorso notificato in data 2.07.04.
I ricorrenti e Carrese Caterina depositavano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nel ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, Marotta Alessandro, Assunta, Daria, Antimo e Francesca, come primo motivo di ricorso, deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2285, 2282, 2283 cod. civ., richiamati dall'art. 2293 cod. civ. e degli artt. 2949 e 565 cod. civ., nonché l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
In ordine alla mancata proposizione sia dell'azione che dell'eccezione di simulazione prospettata dalla Corte, i ricorrenti affermavano che le affermazioni della Corte apparivano contraddette dal verbale dell'assemblea societaria richiamato dallo stesso Collegio napoletano.
Da tale verbale appariva chiaro che Marotta Saverio, con il mandato di amministratore unico della società, aveva rinunciato agli effetti del suo recesso del 1983 e che, comunque, tale recesso era stato posto nel nulla dalla decisione di sciogliere la società. Non era quindi decorso alcun termine di prescrizione in danno di Saverio Marotta e dei suoi eredi. A sostegno di tale tesi venivano richiamate alcune pronunce della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello nelle note autorizzate del 5.1.92 la difesa dei ricorrenti aveva sottolineato che, a seguito della richiesta di recesso di Saverio Marotta e di antonio marotta, tutti i soci avevano deciso di sciogliere la società, facendo così decadere la richiesta di recesso dei due. Decidendo di sciogliere la società, questa era sopravvissuta e Saverio Marotta aveva conservato al qualità di socio fino alla sua morte.
Tale circostanza risultava confermata dalle pattuizioni assunte nel verbale di conciliazione giudiziale del 15.03.90 alla cui stipula aveva partecipato Antimo Marotta, figlio di Marotta Saverio, unitamente agli altri soci e agli eredi di Amedeo Marotta. La pattuizione e il riferimento ad una comunione su detto bene immobile della società confermavano il permanere della società stessa, ad onta dei recessi.
Essendo Saverio Marotta deceduto durante la fase di liquidazione della società, era naturale il diritto degli eredi al subingresso in ogni suo diritto alla liquidazione, dopo il pagamento dei creditori sociali.
1.2 Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2941 e 2949 cod. civ., nonché la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. La Corte aveva errato nel non ritenere un impedimento alla liquidazione della quota di Marotta Saverio il fatto che la società fosse stata posta sotto sequestro.
L'art. 2934 cod. civ., prevedeva che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere. Laddove non fosse esistita detta possibilità non poteva maturare alcuna prescrizione. Secondo la pronuncia della Cassazione n. 4737/97 "Il sequestro penale ...costituisce ...un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, un impedimento incidente...sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari...".
Per i ricorrenti la Corte d'Appello aveva confuso la possibilità di far valere il diritto con il semplice invio di una raccomandata di messa in mora. L'invio di una raccomandata poteva servire ad interrompere la prescrizione solo quando poteva esistere la concreta possibilità di ottenere, anche coattivamente, il soddisfacimento del diritto.
Nel caso di specie il sequestro dell'azienda, intervenuto nel 1984, dopo la decisione di mettere in liquidazione la società e durato fino alla conciliazione giudiziale del 1990, aveva impedito per tutta la sua durata al liquidatore ogni attività diretta sia alla esatta determinazione della quota da liquidarsi a tutti i soci, che al suo pagamento. Il sequestro era mirato a rendere indisponibile tutto il patrimonio.
Detta impossibilità giuridica aveva impedito il decorso di ogni prescrizione eccepita dalle controparti.
La Corte, poi, aveva affermato che sarebbe stata comunque possibile la liquidazione della quota, sia pur senza darle esecuzione. Quindi il Collegio aveva riconosciuto, contraddittoriamente, da una parte che Saverio Marotta non poteva esigere il pagamento della propria quota e dall'altra che il sequestro non impediva allo stesso di far valere il proprio diritto.
1.3 Come terzo motivo di ricorso la difesa ricorrente deduceva la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2282, 2283 e 2949 cod. civ., assumendo che l'assunto della Corte circa il fatto che l'atto di conciliazione non avesse dispiegato alcun effetto sulla prescrizione della domanda si palesava errato.
Alla stipula di tale atto avevano partecipato tutti i soci, compresi gli eredi di Amedeo Marotta, nonché Antimo Marotta,
interventore dopo la morte del padre Saverio, evocato anch'egli in giudizio.
Con esso era stata riconosciuta la comunione sui beni sociali da parte di tutti i soci, nonché da parte degli eredi di Marotta Amedeo e da parte di Antimo Marotta.
Tale circostanza dimostrava il superamento dei recessi in seguito allo scioglimento della società per impossibilità di realizzazione dell'oggetto sociale e la conservazione della qualità di socio da parte di tutti i soci originari, compreso Saverio Marotta, fino alla sua morte.
Quando Saverio Marotta era deceduto (nel 1989) i suoi eredi erano diventati non già soci, ma solo creditori (pro quota di Saverio) dell'attivo residuato dalla liquidazione. Nessuna prescrizione era quindi maturata a loro danno e, comunque, ogni possibile prescrizione era stata superata dal riconoscimento di detta comunione.
Essendo l'opificio un bene della società, il riconoscimento da parte di tutti i soci e dei loro eredi di una comunione sul medesimo era inconciliabile di per sè con il disconoscimento per prescrizione dei diritti degli attuali ricorrenti ad una quota del patrimonio sociale residuato dalla liquidazione.
Tale effetto impeditivo della prescrizione, conseguente alla riconosciuta esistenza di una comunione, era stato già evidenziato sia in primo che in secondo grado.
1.4. Come quarto motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 e 6 e dell'art. 83 cod. proc. civ., l'omissione della motivazione e la conseguente illegittimità/erroneità della rideterminazione dell'onorario dell'antistatario avv. Maione e dell'onorario liquidato agli antistatari avv.ti Giuseppe Lino, Francesco Maria Lino e Nicoletta Di Lorenzo.
Il difensore in primo grado dei soci Marotta Medoro, Pietro, Mario e Giovanni, Avv. Maione aveva chiesto con appello incidentale la rideterminazione degli onorari.
Deceduto l'avv. Maione, i predetti Marotta Pietro, Medoro e Giovanni avevano deciso di giovarsi del patrocinio di più avvocati in luogo dell'unico difensore precedente, senza alcuna ragione, se non quella di esporre i ricorrenti alle più gravose e non necessarie spese per difendersi in giudizio.
I ricorrenti sottoponevano all'attenzione della Corte la valutazione in merito alla possibilità in capo ai nuovi procuratori di agire a tutela della pretesa revisione della parcella dell'avv. Maione, senza aver ricevuto alcuna procura da parte degli eredi dello stesso. In ogni caso, la sentenza era gravata dalla totale mancanza di motivazione in ordine al valore attribuito alla causa e all'entità della parcella come riliquidata all'avv. Maione.
Proprio il contrasto sul valore della causa avrebbe richiesto una precisa motivazione sul punto.
Un ulteriore profilo di illegittimità della riliquidazione degli onorari all'avv. Maione e agli avv.ti Lino e De Lorenzo era costituito dalle maggiorazioni percentuali da loro richieste e dalla Corte concesse. Ad avviso dei ricorrenti la società e i soci convenuti, essendo tutti nella stessa posizione processuale, avevano costituito un'unica parte processuale pluripersonale. Il D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 3, sembra riferito alle maggiorazioni possibili a carico del proprio cliente. Procedere diversamente avrebbe portato ad assurdi aumenti della gravosità delle spese per l'unico socio in causa contro la propria società e gli altri soci.
I ricorrenti chiedevano, quindi, la cassazione della gravata sentenza con decisione nel merito sul punto dell'inesistenza di ogni prescrizione a danno degli eredi di Marotta Saverio, dell'esistenza di una comunione di tutti i soci e loro eredi nella proprietà dell'opificio industriale e sue pertinenze in virtù dell'atto di conciliazione del 15.03.90, con rinvio ad altro giudice per accertamento della reale entità del patrimonio della società s.n.c. Amedeo Marotta e F.lli e della quota spettante ai ricorrenti, nonché per la decisione in ordine alle spese per tutti i gradi di giudizio. 2.1. Marotta Giovanni, Marotta Medoro, Marotta Mario, Marotta Pietro e la Marotta Amedeo e F.lli s.n.c. aprivano il proprio controricorso con la descrizione delle varie fasi del procedimento. In ordine al primo motivo di ricorso deducevano l'infondatezza dello stesso.
I ricorrenti, infatti, avevano tralasciato la valutazione dell'effettiva portata della dichiarazione di recesso del Marotta Saverio.
Come già più volte chiarito dalla stessa Corte di Cassazione il recesso era da considerarsi un negozio unilaterale a carattere recettizio e come tale si era perfezionato ed aveva prodotto effetti nel momento in cui era arrivato a conoscenza dei destinatari della dichiarazione.
Nel caso di specie, Saverio Marotta aveva comunicato con nota del 22.02.83 la propria volontà di recesso da socio dalla società, volontà poi riconfermata e ratificata nell'assemblea plenaria del 31.03.83. con la conseguenza che lo stesso dal 22.02.83 al 31.03.83 aveva dimesso la qualità di socio della società.
La successiva messa in liquidazione non poteva quindi produrre effetti nei confronti dell'ex socio.
Era infondata, quindi, la conclusione dei ricorrenti secondo cui tutti i soci avrebbero rinunziato al recesso.
Parimenti infondata era l'eccezione volta a paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti.
Infatti avendo dimesso, il Marotta Saverio, la qualità di socio prima della messa in liquidazione della società, la prescrizione aveva fatto il suo corso.
L'atto di conciliazione a cui facevano riferimento i ricorrenti, poi, oltre ad essere estraneo alla vicenda era stato compiuto in violazione di norme cogenti, essendo stato sottratto il capannone industriale alla garanzia dei creditori sociali.
Al decesso di Marotta Saverio, quindi, lo stesso non poteva aver trasmesso alcun diritto inerente la società.
Sottolineavano che la Suprema Corte aveva affermato che "...la volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ...determina lo scioglimento del singolo rapporto...non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società dagli altri soci in quanto l'accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all'esito dell'integrale estinzione dei debiti sociali esistenti". 2.2. Il secondo motivo di ricorso era inammissibile e infondato. Il socio Marotta Saverio per aver manifestato e reiterato la volontà di recedere avrebbe avuto diritto solo a riscuotere una quota in denaro.
Era vero che l'azione esperita dal Marotta Antimo, erede di Saverio, avrebbe potuto essere attivata dal suo dante causa entro termini validi, ma nel caso di specie, Antimo Marotta era intervenuto autonomamente nel giudizio avente ad oggetto una petizione di quota societaria ad istanza degli eredi di Marotta Amedeo.
L'affermazione secondo cui il sequestro dell'azienda del 1984 avrebbe impedito a Marotta Saverio di esercitare i propri diritti era infondata e priva di qualsiasi dimostrazione.
La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti in merito era inconferente e non pertinente.
2.3. Le argomentazioni svolte con il terzo motivo di ricorso erano inammissibili, infondate e fuorvianti.
La società non era estinta, essendo ancora nella fase di liquidazione, e gli ostacoli prospettati dai ricorrenti ad una pretesa impossibilità di corrispondere all'ex socio la quota in denaro spettategli era solo un'ipotesi pretestuosa. Riprova di ciò era la soddisfazione della quota in denaro agli eredi di Marotta Amedeo.
Il ragionamento dei ricorrenti sull'efficacia dell'atto di conciliazione, in cui sarebbe stata chiara la posizione di socio di Saverio Marotta non aveva pregio giuridico, stante il recesso dalla qualità nel 1983 da parte dello stesso.
La scrittura conciliativa del 1990 non poteva avere efficacia interruttiva di prescrizione, essendosi questa maturata già da tempo.
2.4. Anche il quarto motivo di ricorso era infondato oltre che inammissibile.
A questo proposito venivano richiamate due decisioni della Suprema Corte (nn. 5887/98 e 1087/99) secondo cui "...non può escludersi che l'esercizio della facoltà discrezionale nella determinazione degli onorari entro i minimi e i massimi tabellari possa essere legittimamente orientato anche dalla valutazione comparativa dell'attività difensiva svolta dall'avvocato per il medesimo cliente in altre controversie aventi analogo oggetto e involgenti argomenti comuni e spesso ripetitivi..." e "il principio secondo il quale il difensore di un solo cliente contro più parti ha diritto ad un compenso autonomo per ciascuna di esse diminuito del 30% è applicabile indipendentemente dell'esito della causa...". La doglianza dei ricorrenti non era condivisibile rilevato che la Corte napoletana prendendo in esame le specifiche dei singoli avvocati e facendo uso della discrezionalità attribuitale dalla legge aveva rideterminato le spese dell'avv. Maione e aveva liquidato spese e onorari ai nuovi procuratori entro i limiti minimi e massimi previsti.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari.
3.1. Caterina Carrese, erede di Amedeo Marotta, nel proposto controricorso, rilevava che il primo motivo di ricorso era da ritenersi inammissibile prima che infondato.
Tale motivo, infatti, conteneva mere censure in fatto circa la valutazione di un documento operata dal giudice di merito. Il motivo era comunque infondato, in quanto basato su un'evidente forzatura interpretativa del contenuto del verbale dell'assemblea straordinaria con cui era stato deciso lo scioglimento della società. La rinuncia al recesso da parte di Marotta Saverio avrebbe dovuto essere esplicita. Il mandato conferito allo stesso Amministratore era da ritenersi inefficace per non avere avuto più il mandante la qualifica di socio.
Inoltre, la decisione di sciogliere al società non era mai stata assunta.
3.2. Anche il secondo motivo di gravame era da ritenersi infondato. La Corte aveva correttamente ritenuto l'irrilevanza dell'esistenza di un sequestro conservativo o giudiziario, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, perché tale fatto non impediva in alcun modo ai ricorrenti di far valere i propri diritti.
3.3. Il terzo motivo era parimenti infondato poiché, sia il Tribunale sia la Corte partenopea, avevano correttamente valutato l'irrilevanza dell'atto di conciliazione del marzo del 1990 in relazione all'eccepita prescrizione.
Tale atto, infatti, non poteva aver avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari.
4.1. Ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato in ogni sua articolazione.
Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso, lo stesso appare non solo infondato, ma le diverse prospettazioni offerte dalla difesa ricorrente appaiono contraddittorie.
Deve in primo luogo essere rilevato che fin dalle battute iniziali del processo gli eredi di Saverio Marotta hanno chiesto la liquidazione della quota sociale spettante al de cuius nella società di persone Amedeo Marotta & Fratelli S.n.c., nel presupposto del recesso dalla società dal medesimo Saverio, che si dice essere stato a suo tempo espresso fin dal 1978 "a seguito di intrapresa attività concorrenziale" e formalizzato con comunicazione in data 22.2.1983.
Deve in proposito essere rilevato che nella società di persone, a tempo indeterminato (quale deve ritenersi essere quella di specie, posto che parte ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 2285 c.c., che si occupa appunto del recesso del socio nella società a tempo indeterminato e che è applicabile alla società collettiva in forza del richiamo di cui all'art. 2293 c.c.), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 5548 del 19.3.2004, rv. 571319; n. 12 del 3.1.98, rv. 511297), il diritto di recesso ha natura di atto unilaterale ricettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società. Diverso è il caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l'uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale, che necessita pertanto del consenso di tutti i soci (vedi sul punto Cass. n. 2438 del 30.1.2009, rv. 606498).
Nel caso di specie, la comunicazione invocata da parte ricorrente e sulla quale ha sempre basato la sua richiesta di liquidazione della quota del socio receduto (come confermato anche dal richiamo contenuto nel primo motivo di ricorso alle norme che, ad avviso della difesa ricorrente, non avrebbero ricevuto corretta applicazione, norme che riguardano la scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, a seguito del recesso dello stesso) è da intendersi intervenuta in data 22.2.1983. Da tale data, pertanto, o meglio a decorrere dalla scadenza dei successivi tre mesi (di cui all'art. 2285 c.c., comma 3, come correttamente ritenuto dai giudici dell'appello) nasceva il diritto del socio a richiedere la liquidazione della propria quota a norma dell'art. 2289 c.c., e quindi decorreva il periodo di prescrizione, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito e secondo quanto meglio si dirà esaminando il secondo motivo di censura.
Come già si è detto, il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria. Solo in caso di società per azioni, l'art. 2437 c.c., comma 2 (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 6 del 2003) ne subordina l'esercizio al rispetto di un breve termine di decadenza (tre giorni dalla data dell'assemblea che ha assunto la deliberazione da cui il diritto di recesso del socio dissenziente trae origine, o quindici giorni dall'iscrizione di detta deliberazione nel registro delle imprese se il socio non abbia partecipato all'assemblea). La citata sentenza di questa Corte n. 5548 del 2004, da tali rilievi ha tratto la considerazione che non sia configurabile una sorte di preannuncio (quasi in guisa di prenotazione) dell'atto di recesso, formulato nel rispetto del predetto termine di decadenza, in vista dell'esercizio di un diritto di recesso da far poi valere al di fuori del termine decadenziale;
per l'altro verso, che l'atto di recesso, almeno a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti dalla medesima deliberazione, non è suscettibile di revoca ne' può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti gli effetti nel tempo.
Tale impossibilità di revoca del recesso da socio, tuttavia, sembra da doversi intendere limitato alle società di capitali e non estensibile alle società di persone, ove la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, nel senso di intendere rinnovata la partecipazione del socio, con revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso, e ciò quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente.
In ipotesi è quanto potrebbe essere avvenuto nella specie - si ritiene opportuno qui anticipare l'esame del terzo motivo del ricorso - ove si riferisce che con l'assemblea del 31.3.1983, assemblea presieduta dall'amministratore Medoro Marotta (succeduto al defunto fratello Amedeo), in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.1982, il presidente-amministratore aveva evidenziato come risultasse compromesso il perseguimento dell'oggetto sociale, a seguito del recesso espresso prima dai soci Marotta Saverio e antonio, e subito dopo dai soci Marotta Giovanni, Pietro e Mario. Questi ultimi avevano quindi dichiarato di non potersi esprimere in ordine al futuro della società ritenendosi receduti fin dal 25.2.1983, mentre i restanti presenti unanimemente avevano deliberato di dare mandato all'Amministratore unico perché questi procedesse a convocarli nel più breve tempo possibile nella sede notarile onde procedere allo scioglimento della società. Così testualmente si esprimeva il verbale dell'assemblea secondo quanto riportato nel ricorso (pagg. 2 e 3). Si potrebbe quindi ritenere che, mentre i soci Marotta Giovanni, Pietro e Mario avevano confermato il proprio recesso, analoga posizione non avrebbe assunto Saverio Marotta, il quale, pure presente e firmatario del verbale in questione, non aveva ribadito la propria volontà di recedere, avendo invece partecipato al conferimento del mandato all'Amministratore per le azioni necessarie allo scioglimento della società. Tuttavia, appare difficile sostenere una simile prospettazione sulla base del dato testuale del verbale in esame, avendo al contrario il giudice di merito (che è sovrano nell'interpretare la volontà delle parti, senza peraltro che nella specie sia stata dedotta la violazione delle norme ermeneutiche) valorizzato che da detto verbale si evinceva solo che al recesso di Marotta Saverio e antonio era seguito quello degli altri soci sopra indicati. Ed è da tali recessi (implicitamente tutti confermati) che, a parere dei giudici dell'appello, si evinceva la necessità di pervenire a sciogliere la società.
Non ritiene, poi, la Corte risolutiva al fine di dimostrare il perpetrarsi della qualità di socio di Saverio Marotta la conciliazione intervenuta il 15.3.1990, alla cui stipula partecipò anche Antimo Marotta, figlio di Saverio, unitamente a tutti gli altri soci e agli eredi di Amedeo Marotta. Infatti, da un lato, non vi sono elementi per affermare che Antimo Marotta prese parte alla conciliazione anche nell'interesse dei fratelli, dall'altro, il riconoscimento di una comunione espressa e personale sull'immobile destinato ad opificio sociale di tutti o alcuni fra i fratelli e cugini Marotta sembra contraddire la tesi della sopravvivenza della società; ne' è dato sapere se all'epoca questa fosse stata ufficialmente sciolta e se le operazioni di liquidazione fossero state compiute.
In ogni caso la valutazione del comportamento delle parti è valutazione di merito, sulla quale questa Corte di legittimità non può prendere posizione, non essendo stato il profilo espressamente sottoposto al giudice del merito in termini di revoca del recesso e di pretesa sul residuo capitale a seguito dell'intervenuto scioglimento della società e del compimento delle operazioni liquidatorie. Anzi, è da rilevarsi che una simile domanda non è mai stata formulata in causa dagli eredi di Saverio Marotta, odierni ricorrenti, avendo al contrario questi sempre insistito per la liquidazione della quota sul presupposto del recesso. Le tesi di parte ricorrente, che insiste nel chiedere la liquidazione della quota del socio receduto, ma nello stesso tempo prospetta la revoca del recesso, implicitamente, ma mai espressamente, chiedendo la liquidazione della quota a seguito dello scioglimento della società, appaiono fra di loro in contraddizione.
Deve ancora rilevarsi che non è dato sapere quando la delibera assunta nell'assemblea del 31.3.1983 (di scioglimento della società) abbia avuto un seguito, quando si sia effettivamente proceduto alla liquidazione della società (pur risultando la stessa convenuta in appello come s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore), se le operazioni liquidatorie si siano concluse, se sia residuato un attivo sul quale i soci possano accampare pretese (la difesa dei ricorrenti nulla riferisce di preciso al riguardo, mentre la difesa dei resistenti afferma che le operazioni di liquidazione non si sarebbero ancora concluse).
Altra contraddittorietà si ravvisa nelle tesi di parte ricorrente, ove si sostiene che con la conciliazione giudiziale del 15.3.90 l'opificio sociale, unico bene che sarebbe residuato dopo l'estinzione dei debiti sociali, era stato costituito in comunione fra tutti i soci, compreso Antimo Marotta, secondo l'assunto dei ricorrenti, quale rappresentante di tutti gli eredi di Marotta Saverio. Così stando le cose, infatti, detti eredi avrebbero potuto ottenere soddisfazione della propria pretesa solo chiedendo la risoluzione della comunione (ove la stessa fosse stata effettivamente costituita) e la liquidazione della quota ad essi spettante, ma non è stata questa la domanda formulata dalla difesa degli attori- ricorrenti.
Si deve, infatti, rilevare che l'azione proposta nel presente giudizio dagli eredi di Saverio Marotta ha sempre riguardato la liquidazione della quota del de cuius quale socio uscente e non la liquidazione della quota a seguito delle operazioni di scioglimento e liquidazione della società, ne' tanto meno a seguito dello scioglimento della comunione sull'immobile.
Ciò è comprovato anche dalle argomentazioni svolte con il secondo motivo di ricorso, con il quale si insiste nel far valere il sequestro dell'azienda, quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione.
4.2. In ogni caso deve rilevarsi che anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Correttamente, infatti, la Corte partenopea ha ritenuto che l'adozione del sequestro giudiziale, quale provvedimento cautelare, non impedisse al titolare del diritto di farlo valere e di porre in essere gli atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Se è vero, infatti, che in alcuni casi la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 20596 del 22.10.2004, rv. 577798; n. 4737 del 29.5.97, rv. 504 767) ha ritenuto che il sequestro (trattavasi di sequestro conservativo o di sequestro penale) non consentisse il decorso della prescrizione, deve tuttavia rilevarsi che si trattava di casi in cui il sequestro aveva colpito un titolo di credito, la cui mancata disponibilità, impediva l'azione cartolare. Il caso contemplato nella specie non è, quindi, in alcun modo equiparabile ai predetti casi. È da rilevare comunque che anche l'orientamento espresso in tema di sequestro di cambiali è stato smentito da altre pronunce di questa Corte (n. 7688 del 1994, rv. 487856; n. 5760 del 1987, rv. 454168; n. 5680 del 1978, rv. 395478), che hanno escluso che il sequestro del titolo potesse rappresentare impedimento, neppure di mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, potendo il legittimo portatore chiedere il rilascio di copia autentica del titolo a norma dell'art. 343 c.p.p. e art. 2715 c.c.. Diverso avviso era stato espresso da questa Corte con riferimento all'imputato, con la sent. n. 1613 del 18.2.94 (rv. 485380), nel rilievo che nel vigore dell'art. 343 c.p.p., in seguito abrogato, l'imputato non poteva comunque ottenere il rilascio di copia autentica del titolo cambiario, cosicché nei suoi confronti il sequestro penale configurava un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, incidente a norma dell'art. 2935 c.c., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti derivanti da detto titolo fino al provvedimento di dissequestro. Le situazioni che giustificavano l'assunto della giurisprudenza invocata da parte ricorrente nulla hanno a che vedere con il caso di specie, laddove il sequestro giudiziale dell'azienda non impediva certo l'esercizio del diritto alla liquidazione della quota del socio uscente, il quale avrebbe potuto esercitare l'azione fatta valere dai suoi eredi solo nel settembre 1990, quando ormai erano ampiamente decorsi i cinque anni dagli effetti del recesso, comunicato da proprio dante causa il 22.2.1983.
La valutazione espressa sul punto dai giudici dell'appello è, pertanto, esente da censure e pienamente da confermare. 4.3. In ordine al quarto motivo di censura, con il quale si lamenta la violazione di legge e l'omissione della motivazione in merito alla rideterminazione dell'onorario dell'antistatario Avv. Maione e dell'onorario liquidato ai tre legali nominati per il giudizio d'appello dalla controparte, si deve parimenti ritenere l'infondatezza di entrambe le doglianze. Invero, con riferimento al primo profilo (carenza di procura da parte degli eredi dell'Avv. Maione, nel frattempo deceduto), deve escludersi la fondatezza del rilievo, dovendosi ritenere che il diritto al rimborso delle spese fa capo sempre alla parte del giudizio e non al suo difensore, ancorché dichiaratosi anticipatario (Cass. 17.6.2004 n. 11370; 20.12.2005 n. 20321).
Quanto all'ammontare di detti onorari e alla doglianza che la sentenza impugnata non avrebbe motivato la propria scelta in relazione al valore della causa ed agli aumenti disposti ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale, deve rilevarsi che la liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore; quindi il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è eccessivamente generico e rende il ricorso inammissibile (Cass. 29.1.2003 n. 1382; 11.2.2004 n. 2626).
L'ammontare degli onorari liquidati per il primo grado appare poi del tutto contenuto (Euro 3.873,43, pari al valore medio delle voci di tariffa per le cause di valore indeterminabile, quale ad avviso dei giudici partenopei era da considerarsi la presente causa, secondo una valutazione sicuramente da confermare), senza quindi che siano stati operati aumenti di sorta, se non quello (ma evidentemente in misura minima) previsto dal quarto comma (da nessuna parte si fa riferimento al quinto comma, richiamato dalla difesa ricorrente) dell'art. 5 della tariffa, per l'ipotesi in cui un unico avvocato assista e difenda più persone.
Per il giudizio d'appello, invece, la Corte partenopea ha liquidato le spese con riferimento ai tre difensori di cui le parti appellate avevano deciso di avvalersi, e precisamente gli avv.ti Giuseppe Lino e Francesco Maria Lino per Marotta Giovanni, Medoro e Mario, e l'avv. Nicoletta De Lorenzo per Marotta Pietro. Una simile scelta rientra pienamente nei diritti della parte, la quale è sovrana nello scegliere se affidarsi alla difesa congiunta con altra parte, ovvero se avvalersi di diversi difensori, pur nella identità delle posizioni processuali; parimenti rientra nel diritto della parte (o, come nella specie, di una pluralità di soggetti) quello di avvalersi di uno o più difensori, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 87 cod. proc. civ., e perfettamente legittimo, stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare (in tal senso sent. n. 7697 del 29/03/2007, rv. 596069).
Anche l'ultimo motivo di ricorso, pertanto, non merita accoglimento. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore dei resistenti delle spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in favore della s.n.c. Amedeo Marotta e di Marotta Giovanni, Medoro, Pietro e Mario nella somma di Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi; in favore di Carrese Caterina in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009.