Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19968 - pubb. 11/01/2018

Responsabilità del collegio sindacale esercitata dal curatore e modalità di determinazione del danno

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2005, n. 2538. Est. Rordorf.


Fallimento - Azione di responsabilità - Azione nei confronti dei componenti del collegio sindacale - Danno - Determinazione - Criteri



Nel caso di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci di una società di capitali, sottoposta a procedura concorsuale (nella specie a liquidazione coatta amministrativa), il danno loro imputabile non può essere identificato nella differenza tra attivo e passivo accertato in sede concorsuale, sia in quanto lo sbilancio patrimoniale della società insolvente può avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima dell'organo di controllo, sia in quanto questo criterio si pone in contrasto con il principio civilistico che impone di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima ed il danno. Tuttavia, il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci, ma, in tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei sindaci, nonchè, nel caso in cui la condotta illegittima non sia temporalmente vicina alla apertura della procedura concorsuale, la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Svolgimento del processo

Nel luglio del 1979 il commissario liquidatore della Columbia s.p.a., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa (che in prosieguo sarà indicata col solo nome Columbia), citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma coloro che avevano ricoperto le cariche di amministratori e sindaci della società nel periodo precedente l'insolvenza. Denunciò la violazione delle regole di corretta tenuta della contabilità ed il compimento di atti di mala gestio, agevolati dal difetto di vigilanza dell'organo di controllo. Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale fu espletata una consulenza tecnica contabile, il tribunale, con sentenza emessa il 10 febbraio 1987, condannò in solido gli ex amministratori, sigg. Augusto T., Antonio Ta., Giuseppe L., Antonio Te., Gaspare A., Giuseppe A., Antonio C., Armando D., Aldo R., Antonio Co. ed Angelo Ma., al risarcimento dei danni da essi cagionati alla società, liquidati in complessive L. 16.000.000.000 (oltre agli interessi ed alle spese di causa). Rigettò invece la domanda proposta nei confronti degli ex sindaci, sigg. Roberto G., Vincenzo Manganiello e Roberto P., perchè ritenne che le operazioni pregiudizievoli compiute dagli amministratori non ricadessero nell'area del controllo sindacale e che, comunque, non fosse dimostrato l'indispensabile nesso causale tra la denunciata omissione di controllo ed i danni provocati da quelle operazioni alla società.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 14 marzo 2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, mandò assolti i sigg. Te., La., A. R. e Co. dalle domande contro di loro proposte; condannò invece anche gli ex sindaci sigg. G. e P., nonchè, pro quota, gli eredi del sig. Manganiello, frattanto deceduto, al risarcimento dei danni, liquidati come in primo grado.

A fondamento di tale ultima decisione la corte, anzitutto, osservò che l'esistenza di una sfera di discrezionalità tecnica in cui si collocano gli atti degli amministratori non sottrae questi atti al controllo di legittimità sostanziale del collegio sindacale, e che i componenti di quest'ultimo organo non possono addurre a discolpa la propria carenza di professionalità nello specifico ramo in cui la società opera. Addebitò quindi ai sindaci di non aver rilevato, nel caso di specie, l'insufficienza della riserva premi e della riserva sinistri, di cui una compagnia di assicurazioni deve dotarsi, e di non avere conseguentemente impugnato il bilancio della società per l'esercizio 1970, nonchè di aver consentito che nel bilancio per l'esercizio 1974 ingentissime perdite fossero occultate mediante illegittime operazioni di rivalutazione degli immobili sociali.

Quanto, infine, al nesso di causalità tra le manchevolezze imputate ai sindaci ed il danno subito dalla società, la corte affermò che, in presenza di gravi illeciti amministrativi non rilevati dall'organo di controllo, un tale nesso di causalità è da presumerei ed aggiunse che, comunque, esso era ravvisabile nelle conseguenze della mancata reazione alla situazione di dissesto amministrativo, contabile e patrimoniale, la cui tempestiva denuncia ad opera dell'organo sindacale avrebbe potuto prevenire la rovinosa corsa della società verso l'insolvenza.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i sigg. G. e P., prospettando nove motivi di censura, illustrati poi con memoria, cui la Columbia ha resistito con controricorso parimenti seguito da memoria.

Con ordinanza depositata il 3 aprile 2004 questa corte, rilevato che alcuni tra i motivi di ricorso proposti dagli ex sindaci della società investono ineludibilmente anche il giudizio di responsabilità emesso dalla corte di merito nei confronti degli ex amministratori, sicchè si è prodotta una situazione di dipendenza di cause e di litisconsorzio processuale necessario con gli altri soggetti condannati in grado d'appello, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. T., Ta., A., C., D., Ma. e degli eredi del sig. Manganiello.

All'esito di tale adempimento - che per i sigg. T., A., C. D., e Ma., frattanto deceduti, ha comportato la notifica agli eredi - ha proposto controricorso la sola sig.ra Maria Luisa Ca., alla quale il ricorso è stato notificato sul presupposto che ella sia erede della sig.ra Elide Ca. e che quest'ultima fosse a propria volta succeduta al sig. D..

La difesa dei ricorrenti ha quindi depositato un'ulteriore memoria.

 

Motivi della decisione

1. La sig.ra Maria Luisa Ca., cui il ricorso è stato notificato a seguito dell'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto da questa corte anche, tra gli altri, nei confronti del sig. D., ha contestato la propria legittimazione a partecipare al presente giudizio, riconoscendo di essere succeduta ereditariamente alla propria sorella, sig.ra Elide Ca., ma facendo presente che quest'ultima aveva in precedenza rinunciato all'eredità del marito sig. D..

Il rilievo appare fondato. La controricorrente ha infatti documentato il proprio assunto, di modo che nessun rapporto successorio è effettivamente ravvisabile tra detto sig. D. e la sig.ra Maria Luisa Ca., la quale perciò non ha titolo per essere parte di questo giudizio.

2. Tanto premesso, si può senz'altro passare all'esame del ricorso, che è articolato in nove motivi, i quali a loro volta possono essere ripartiti in cinque gruppi.

I primi due motivi afferiscono alla conduzione del processo ed al modo in cui si è svolta la fase istruttoria (infra, punto 3); i successivi quattro concernono più direttamente il tema della responsabilità addebitata ai sindaci della società (infra, punto 4); il settimo riguarda il nesso di causalità (infra, punto 5);

l'ottavo è relativo ai criteri di liquidazione del danno e tocca di nuovo, ma sotto un diverso e più specifico profilo, il tema del nesso di causalità (infra, punto 6); l'ultimo motivo è in tema di spese processuali.

Sarà opportuno prendere in considerazione ciascun gruppo di motivi separatamente.

3. Si dolgono i ricorrenti, in primo luogo, della decisione con cui la corte d'appello, dopo avere inizialmente ordinato una consulenza tecnica destinata ad integrare quella già espletata in prime cure, ha poi ritenuto di poterne fare a meno, in quanto i consulenti designati avevano declinato l'incarico in conseguenza della mancata erogazione di un fondo per le spese posto a carico degli appellanti.

Tale decisione, secondo i ricorrenti, sarebbe affetta da molteplici errori di diritto e da gravi difetti di motivazione. Non avrebbe infatti tenuto conto la corte d'appello del disposto dell'art. 63, comma 1, c.p.c., a tenore del quale la prestazione dell'incarico di consulente del giudice è obbligatoria, nè la mancata erogazione del fondo per le spese avrebbe potuto costituire un'idonea causa di astensione dei consulenti, giacchè la consulenza d'ufficio si sottrae al principio dispositivo ed il giudice ben può imporre alla parte il pagamento di quanto occorre per l'esecuzione dell'incarico peritale. Incongrua sarebbe, poi, l'affermazione che si legge nell'impugnata sentenza in ordine alla sufficienza degli elementi di giudizio già comunque offerti dalla consulenza espletata in primo grado, posto che nella medesima sentenza non si da poi in realtà alcun peso a quel che in detta consulenza era stato attestato.

3.1. Anche il secondo motivo di ricorso, come s'è già accennato, indugia su profili istruttori della causa. I ricorrenti infatti si dolgono dell'immotivato rifiuto della corte d'appello di disporre l'esibizione dei libri dei verbali delle assemblee e delle riunioni del collegio sindacale della Columbia, benchè ciò fosse stato reiteratamente richiesto.

3.2. Nessuna delle riferite doglianze appare accoglibile.

3.2.1. I rilievi critici concernenti le ragioni addotte dalla corte territoriale per non dar corso all'ulteriore consulenza tecnica in precedenza ordinata - quale che sia la loro fondatezza in astratto - sono ininfluenti alla luce della valutazione con la quale detta corte ha ritenuto, in ultima analisi, di disporre di elementi di giudizio sufficienti e di non necessitare perciò di alcun ulteriore ausilio tecnico.

Il contrasto di questo giudizio con la diversa valutazione in precedenza espressa nell'ordinanza, che aveva invece disposto il suaccennato supplemento di indagini peritali, non implica certo un vizio di legittimità della decisione conclusivamente assunta. Le ordinanze istruttorie sono sempre soggette a possibile riesame da parte del giudice che le ha emessa e ad eventuale revoca con la successiva sentenza pronunciata a seguito di tale riesame.

Quanto al resto, è fermo orientamento di questa corte che rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, così come la decisione di accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo di una consulenza tecnica d'ufficio già in precedenza espletata, senza che tale provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice medesimo con valutazione immune da vizi logici e giuridici (cfr., ex multis Cass. 9 maggio 2002, n. 6641; e Cass. 20 luglio 2002, n. 10641).

Tale ultima valutazione, nel caso di specie, è quella stessa - di cui si discuterà ancora in seguito esaminando gli altri motivi di ricorso - in base alla quale la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza di estremi di responsabilità nel comportamento tenuto dai sindaci della Columbia. E' una valutazione ampia, nella quale le risultanze processuali sono state esaminate compiutamente e rispetto alla quale gli stessi ricorrenti non pongono in evidenza lacune che solo attraverso specifiche indagini tecnico contabili avrebbero potuto essere colmate. E se è pur vero - come si vedrà poi esaminando l'ottavo motivo del ricorso - che sussistono profili non del tutto adeguatamente esplorati dell'impugnata sentenza, per quel che in particolare attiene ai criteri di determinazione del danno risarcibile, non per questo è censurabile la decisione di non procedere all'anzidetta indagine tecnica, potendo questa essere solo eventualmente, ma non necessariamente, lo strumento idoneo a consentire anche su quel punto una più corretta motivazione.

La circostanza, poi, che la conclusione di merito cui la corte d'appello è pervenuta in ordine alla responsabilità di detti sindaci non sia coincidente con quella che era stata suggerita dal consulente tecnico designato dal giudice di primo grado non è in contraddizione con la ritenuta sufficienza dei dati tecnici già risultanti dall'elaborato di quel primo consulente. Al consulente compete, infatti, di offrire al giudice il proprio supporto tecnico, alla stregua del quale il giudice resta però sempre libero di esprimere una propria diversa (purchè ben motivata) valutazione conclusiva, senza che a tal fine gli sia necessario acquisire altre e diverse indicazioni peritali (cfr., tra le tante, Cass. 4 gennaio 2002, n. 71).

3.2.2. La doglianza concernente il mancato ordine di esibizione documentale, è inammissibile.

Lo è in termini, per così dire, radicali se si presta ossequio all'orientamento di questa corte secondo cui l'ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene;

sicchè il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (in tal senso, da ultimo, Cass. 14 luglio 2004, n. 12997) Cass. 26 agosto 2002, n. 12493; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10; e Cass. 20 dicembre 2000, n. 15983).

Lo è però anche se, seguendo un indirizzo meno restrittivo riscontrabile in altre pronunce di questa medesima corte, si preferisca invece ritenere censurabile in sede di legittimità, per eventuali vizi di motivazione, i provvedimenti positivi o negativi in tema di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. (si vedano, tra le più recenti, Cass. 8 agosto 2002, n. 12023; Cass. 5 luglio 2002, n. 9815; e Cass. 11 novembre 1999, n. 12507). Anche quando il denunciato vizio di motivazione riguardi una pronuncia di carattere istruttorie, infatti, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata, il ricorrente, quindi, è pur sempre gravato dell'onere di evidenziare l'esistenza di un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da fare ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (cfr., tra le tante Cass. 5 novembre 2003, n. 15466). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 11 febbraio 2002, n. 1892, e numerose altre conformi).

Nel presente caso, viceversa, i ricorrenti si limitano ad affermazioni affatto generiche in ordine alla possibilità di trarre utili elementi di convincimento dai predetti libri sociali ed alla limitazione che la loro difesa in giudizio avrebbe sofferto per mancata esibizione di tali libri. Affermazioni che, nel denotare il carattere essenzialmente esplorativo della richiesta, per ciò stesso impediscono di apprezzarne la decisività. 4. Con il terzo motivo di ricorso si entra nel merito degli addebiti mossi ai sindaci della Columbia, a cominciare da quello concernente la mancata impugnazione, ad opera di detti sindaci, della deliberazione approvativa del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Bilancio che, secondo la corte d'appello, era reso illegittimo dall'indebita copertura di perdite attuata con la riduzione della riserva sinistri, vincolata a tutela degli assicurati.

La doglianza dei ricorrenti, a questo proposito, è duplice: avrebbe errato la corte territoriale a non rilevare che essi non ricoprivano ancora la carica di sindaci all'epoca dell'approvazione di detto bilancio, e comunque ad attribuire loro la responsabilità del mancato controllo sull'operato (non già degli amministratori, bensì) dell'assemblea cui risale la paternità dell'approvazione del bilancio.

4.1. il quarto motivo si appunta sull'affermazione di responsabilità dei sindaci per la mancata rilevazione dell'insufficienza della riserva premi e della riserva sinistri, delle quali le compagnie di assicurazione dovevano essere dotate a norma dell'art. 60 dell'allora vigente Testo unico sulle assicurazioni private (d.p.r. n. 449 del 1959).

I ricorrenti sostengono che la valutazione dell'entità di tali riserve comporta calcoli assai complessi, esorbitanti dalla normale competenza di un professionista chiamato a comporre un collegio sindacale, stando almeno ai requisiti di professionalità voluti dalla legge in vigore al tempo dei fatti di causa.

Avrebbe quindi errato la corte d'appello nel postulare che la natura dell'attività esercitata comportasse, per i sindaci, un livello di professionalità e di diligenza tale da consentire una siffatta valutazione, immotivatamente escludendo che nel caso di specie fosse invocabile la limitazione di responsabilità ipotizzata dall'art. 2236 c.c..

4.2. Sul giudizio espresso dalla corte d'appello in ordine all'occultamento delle perdite accumulate dalla Columbia nell'esercizio 1974, attuato mediante un'operazione di illegittima rivalutazione in bilancio dei beni immobili di proprietà sociale, si sofferma il quinto motivo di ricorso.

Secondo i ricorrenti, l'iscrizione in bilancio degli immobili ad un valore superiore a quello di costo non sarebbe stata illegittima, nel caso in esame, ma avrebbe trovato invece piena giustificazione nel disposto dell'art. 2425, ult. comma, c.c. (nella formulazione a quel tempo vigente) ed, in particolare, nella possibilità prevista da detta norma di derogare, in presenza di speciali ragioni, alle ordinari regole di valutazione delle poste di bilancio. Ne farebbe fede l'art. 28 del regolamento approvato con r.d. 4 gennaio 1925, n. 63 (richiamato dall'art. 31 del già citato Testo unico del 1959), a tenore del quale, per la costituzione ed il mantenimento delle speciali cauzioni necessario all'esercizio dell'attività assicurativa, gli immobili facenti parte del patrimonio sociale debbono essere di regola valutati in base al loro valore di mercato, pur non potendo essere imputati a copertura delle corrispondenti riserve per un valore superiore a quello di bilancio. Donde - sempre a parere dei ricorrenti - la logica deduzione che l'iscrizione in bilancio di detti immobili per un importo superiore al loro costo storico, se determinata dalla necessità di adeguarne il valore a quello di mercato a fini cauzionali, pienamente risponderebbe ad una di quelle "speciali ragioni" cui alludeva la citata disposizione dell'art. 2425.

In ogni caso, si sostiene ancora da parte dei ricorrenti, l'incertezza gravante sull'interpretazione di tali norme dimostrerebbe che si tratta di un problema tecnico di speciale difficoltà quindi idoneo, ai sensi del già citato art. 2236 c.c., ad escludere la responsabilità professionale dei sindaci per eventuali errori commessi con colpa lieve.

4.3. Il sesto motivo di ricorso è in parte ripetitivo di censure già contenute nei motivi precedenti e, per il resto, è volto a lamentare la mancata valutazione ad opera del giudice d'appello di elementi di giudizio desumibili da vari passaggi dalla sentenza di primo grado e delle difese in quella sede dedotte dagli stessi odierni ricorrenti.

4.4. Nessuna di tali censure coglie nel segno.

4.4.1. La mancata impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio dell'anno 1970 - cui si fa cenno alla pag. 42 dell'impugnata sentenza - sembra invero rivestire un rilievo alquanto marginale nell'economia complessiva degli addebiti che il commissario liquidatore ha mosso agli amministratori ed ai sindaci della Columbia e che la corte territoriale ha giudicato fondati. Non tanto su di esso, in realtà, quanto sulle manchevolezza del bilancio relativo all'anno 1974 (e sugli altri rilievi critici di cui si dirà nei punti successivi) appare infatti basato il convincimento di detta corte in ordine alla responsabilità dei medesimi sindaci. Poichè, tuttavia, anche di siffatto addebito nell'impugnata sentenza si fa menzione, le doglianze in proposito formulate dai ricorrenti non possono essere licenziate senza farne oggetto di esame.

Si tratta, però, di doglianze non condivisibili.

La circostanza che i sindaci fossero entrati in carica proprio in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 1970 (come si desume da un altro passaggio della sentenza impugnata: pag. 15-16) non basta da sola ad escludere che essi avessero l'obbligo, una volta assunta tale carica, di valutare le risultanze di quel bilancio, non foss'altro che per i riflessi sulla contabilità dell'esercizio successivo. Nè tale circostanza vale ad escludere che, in presenza di macroscopiche irregolarità, idonee ad inficiare la correttezza e la veridicità dei dati di bilancio e, perciò, tali da rendere illeciti il bilancio medesimo e la relativa deliberazione approvativa, i sindaci fossero legittimati ad impugnare siffatta deliberazione (o comunque ad agire per farne dichiarare la nullità, ex art. 2379 c.c.) allo scopo di consentire il doveroso ripristino della regolare rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società nella sequenza dei successivi periodi contabili.

E' poi appena il caso di aggiungere, a tale ultimo riguardo, che, essendo il bilancio frutto della cooperazione degli amministratori, che lo predispongono, e dell'assemblea, che lo approva, l'eventuale violazione dei principi inderogabili di redazione e dei criteri di valutazione imposti dalla legge certamente legittima anche il collegio sindacale ad insorgere impugnando dinanzi al giudice la deliberazione approvativa del bilancio illecito. L'attribuzione di una siffatta legittimazione, espressamente conferita all'organo sindacale dal capoverso dell'art. 2377 c.c. (od, a fortiori, la più ampia legittimazione prevista per le azioni di nullità ipotizzate dal successivo art. 2379), implica che al controllo dei sindaci sull'osservanza della legge prescritto dall'art. 2403, comma 1, c.c. (qui considerato, ovviamente nella versione anteriore alle modifiche recentemente apportate dal d. lgs. n. 6 del 2003) non è affatto estranea la legittimità degli atti assembleari. Meno che mai quando, come nel caso dell'approvazione del bilancio, l'adozione di tali deliberazioni realizzi la conclusione di un complesso procedimento, in cui sono compresi precedenti atti dell'organo amministrativo, che direttamente involve (anche per le sue proiezioni future), la responsabilità di controllo contabile affidata proprio all'organo sindacale.

4.4.2. Occorre ora prendere in esame le argomentazioni addotte dai ricorrenti per negare che ai sindaci sia imputabile una qualche responsabilità in ordine al mancato rilievo dell'insufficienza della riserva premi e della riserva sinistri di cui la compagnia di assicurazioni doveva esser dotata. Tali argomentazioni, pur se condivisibili nella parte in cui sottolineano la necessità di commisurare la prestazione esigibile dagli organi di controllo ai mezzi dei quali in concreto essi possono disporre nell'espletamento delle loro funzioni, se specificamente riferite al caso di specie, non persuadono.

E' certamente vero che le disposizioni di legge vigenti al tempo dei fatti dei quali si discute non prevedevano, per l'assunzione della carica di sindaco di società, requisiti d'idoneità tecnica particolarmente stringenti. Ciò, tuttavia, non significa che quella funzione potesse, all'epoca, essere svolta senza disporre di una competenza adeguata allo scopo. Il richiamo alla diligenza del mandatario, allora contenuto nell'art. 2407 c.c., pur sempre infatti implicava che i sindaci dovessero assolvere i loro compiti in modo da corrispondere all'interesse della società che li aveva nominati (nonchè dei terzi che sull'integrità del patrimonio sociale facciano legittimo affidamento) ed, in particolare, che la funzione di controllo di legalità sostanziale loro assegnata dovesse essere effettiva e potersi concretamente esplicare in rapporto all'attività specificamente svolta da quell'impresa. Per la qual ragione non pare sostenibile che, trattandosi di attività connotate da profili tecnici particolari (particolari - si badi - non sotto l'aspetto della modalità di produzione di beni o servizi, ma per le speciali regole giuridiche in esse implicate), i sindaci potessero ritenersi esonerati da una vigilanza sufficientemente penetrante da assicurare un adeguato grado di effettività al controllo di legalità loro demandato. Ne deriverebbe altrimenti la paradossale conseguenza che, proprio dove la maggiore delicatezza e complessità dell'operare sociale più richiedeva attenti controlli, questi invece avrebbero potuto risultare assai meno effettivi che in altre imprese di più ordinaria connotazione.

In realtà, come da molte parti anche in dottrina è stato rilevato, la prestazione richiesta ai sindaci è connotata da un così elevato grado di discrezionalità tecnica da farla talvolta rientrare nelle cosiddette "obbligazioni di diligenza" quelle, cioè, nelle quali la strumentalità della prestazione ad un certo risultato fa sì che il criterio della diligenza a tal fine occorrente serva a determinare, anche sotto il profilo oggettivo, l'area del comportamento dovuto.

Ma, poichè non può negarsi che l'attività svolta dai sindaci di società abbia carattere professionale se ne deduceva, anche prima che ciò fosse reso esplicito dal nuovo testo dell'art. 2407 c.c. (riformato dal d. lgs. n. 6 del 2003), che la diligenza a tal fine occorrente, come richiesto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., è quella correlata alla natura dell'attività da loro esercitata. E però, per le ragioni già sopra chiarite, la natura di tale attività ed il grado di diligenza ad essa inerente deve necessariamente esser valutata anche in rapporto alle specifiche caratteristiche dell'attività dell'impresa e dell'oggetto sociale che l'esprime.

Se questo è vero, non è ammissibile che i sindaci di una società di assicurazione, all'epoca dei fatti di causa, potessero trascurare di vigilare sulla formazione e sull'entità delle cosiddette riserve tecniche, ed in particolare sulla riserva premi e sulla riserva sinistri.

La prima si riferisce ai premi anticipatamente riscossi, ma per rischi non ancora verificatisi o per periodi di rischio non esauriti nell'esercizio, mentre la seconda ha riguardo a sinistri denunciati nel corso dell'esercizio ma non ancora definitivamente accertati o quantificati, in entrambi i casi sono riserve da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale, a copertura di impegni (presunti) della società verso terzi, e l'art. 60 del citato Testo unico del 1959 ne determinava i criteri di calcolo specificando altresì la struttura ed il contenuto dell'attivo destinato a coprire le corrispondenti passività. Si tratta, pertanto, di strumenti legali finalizzati alla corretta gestione dell'Impresa e, di riflesso, alla maggiore garanzia dei creditori e dei terzi in genere; e si tratta altresì di elementi destinati a riflettersi sulla corretta redazione del bilancio della società assicurativa. La loro puntuale rilevazione ed iscrizione in bilancio, quindi, rientrava pienamente nell'area tipica del controllo sindacale, sia per quel che concerne il generale dovere di vigilare sull'osservanza della legge, in relazione alle finalità che vi sono sottese, sia per quel che più in particolare attiene ai compiti di vigilanza sulla tenuta della contabilità e sulla formazione del bilancio.

L'asserita incompetenza dei sindaci in materia non è dunque argomento idoneo a confutarne la responsabilità a tale riguardo.

Nè giova genericamente invocare la disposizione del citato art. 2236, sia perchè l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni che potrebbero in astratto comportare l'attenuazione della responsabilità in detta norma prevista incombe in ogni caso sul professionista (cfr. Cass. 4 novembre 2002, n. 15404; e Cass. 23 aprile 2002, n. 5928), sia perchè, nel caso concreto, i ricorrenti si limitano ad affermare di aver documentato la periodica raccolta, da parte loro, di informazioni fornite dall'apposito ufficio della società che si occupava delle riserve tecniche il che palesemente non consente alcuna valutazione in ordine al grado di diligenza media con cui i relativi compiti di controllo sono stati in concreto esplicati, e neppure pone quindi in luce un elemento decisivo sul quale il giudice di merito avrebbe mancato di esprimere una motivata valutazione.

4.4.3. Neanche la censure concernenti l'affermazione di responsabilità dei sindaci per non aver impedito l'occultamento di gravi perdite nel bilancio dell'esercizio 1974 appaiono idonea a scalfire il fondamento su cui poggia le decisione impugnata.

Questa essenzialmente si basa sul rilievo per cui le speciali disposizioni normative all'epoca vigenti in ordine al modo di costituzione delle cauzioni prescritte a garanzia delle obbligazioni facenti parte del portafoglio assicurativo (non diversamente da quelle successivamente dettate per garantire la copertura dai cosiddetti margini di solvibilità delle imprese di assicurazione) si collocano su un piano diverso da quello della corretta valutazione dei criteri d'iscrizione dei beni in bilancio, valutazione, quest'ultima, che resta necessariamente ancorata alle prescrizioni dettate dal legislatore anche allo specifico fine di garantire l'integrità del capitale sociale.

Siffatto rilievo è da condividere. La circostanza che i beni dell'impresa assicurativa vincolati alla costituzione della cauzione (a quel tempo) contemplata dal Testo unico del 1959 e dal citato regolamento approvato con r.d. 4 gennaio 1925, n. 63, potessero essere, per questa particolare finalità, valutati con un metro diverso da quello prescritto per l'iscrizione dei medesimi beni nel bilancio d'esercizio non comporta che alle regole proprie di tale iscrizione fosse possibile liberamente derogare per renderle coerenti con quel diverso e più elastico metro di valutazione. Le speciali disposizioni introdotte in campo assicurativo, infatti, hanno sempre avuto lo scopo di rafforzare la garanzia dei creditori e dei terzi (o di particolari creditori e terzi destinati ad avere specifici rapporti con l'assicuratore) rispetto al livello di garanzia generica fornito dal patrimonio dell'ente. Allo stesso modo, quindi, le regole dettate per rendere effettive dette speciali garanzie (ivi comprese quelle in tema di costituzione della cauzione) sono state pensate in funzione di un rafforzamento della disciplina generale altrimenti applicabile, il che appare ben evidente nel raffronto tra le previsioni del citato regolamento n. 63 del 1925 e le assai più generiche indicazioni allora dedicate dal codice di commercio del 1882 alla formazione del bilancio d'esercizio (anch'esse peraltro, con qualche maggior cautela proprio per le società di assicurazione:

si vedano gli artt. 176, ult. comma, e 177, ult. comma, di detto codice). E' perciò scarsamente plausibile ipotizzare che, resi più stringenti dal codice civile del 1942 i criteri d'iscrizione e valutazione dei beni immobili in bilancio, ancorati al costo storico appunto al fine di fissare un metro più sicuro ed oggettivo di valutazione di tali poste nell'attivo patrimoniale, con conseguenti riflessi sulla misurazione del capitale esistente, il legislatore abbia inteso anche consentire l'adozione alternativa dell'assai più vago criterio del valore di mercato. Tanto meno, poi, sembra logico ricondurre una tale ipotetica alternativa alla deroga per speciali ragioni menzionata dall'ultimo comma del citato art. 2425 (ora sostituito, ma con diversa formulazione, dall'art. 2423, comma 4), essendo tali ragioni pur sempre da rapportare a situazioni oggettive e specifiche inerenti al caso concreto, e non certo ad una diversa e concorrente disciplina legale dell'intero settore in cui la singola società sia compresa.

Ne consegue che le valutazioni di bilancio e quelle dettate per l'individuazione dei beni immobili delle società assicurative da vincolare al servizio della cauzione possono coesistere, ma senza che l'applicazione delle seconde possa comportare deroga ai limiti imperativamente prescritti per le prime. Ed in tal senso - come correttamente già rilevato dalla corte d'appello - chiaramente depone anche la formula di chiusura del medesimo art. 28 del citato regolamento n. 63 del 1925, che esplicitamente esclude la possibilità d'imputare gli immobili a copertura delle riserve per un valore superiore a quello di bilancio. Me risulta così ribadita la prevalenza dei criteri di valutazione prescritti per la redazione del bilancio e la preoccupazione avvertita anche dal legislatore del tempo di rafforzare (non certo ridurre) le conseguenti garanzie per i terzi, consentendo l'iscrizione degli immobili a valore di mercato solo se questo risulti inferiore (mal se superiore) a quello di costo, che tale evenienza non sia oggi frequente - come sottolineano i ricorrenti - è vero, ma non basta a dimostrare che fosse normativamente consentito adottare per le compagnie di assicurazione un criterio d'iscrizione di tali beni in bilancio meno rigoroso, dal punto di vista della tutela dei terzi, di quello altrimenti vigente per ogni altra società di capitali.

Tutto ciò non senza rilevare che, a quanto risulta dell'impugnata sentenza, senza specifica smentita dei ricorrenti, la contestata rivalutazione degli immobili sarebbe stata operata non tanto al fine di un'astratta esigenza di adeguamento alle citate prescrizioni del regolamento in tema di cauzione assicurativa, ma assai più concretamente "ai fini del risanamento delle perdite" (così, testualmente, alla pag. 45 di detta sentenza). Ed è appena il caso di ricordare l'orientamento già più volte espresso da questa corte secondo cui "le speciali ragioni", richiamate dall'allora vigente art. 2425, ult. comma (non diversamente dai "casi eccezionali" cui ora fa riferimento il quarto comma dell'art. 2423) c.c., nel consentire la rivalutazione degli immobili in deroga ai criteri legali per la loro iscrizione in bilancio, si riferiscono a particolari situazioni dei beni medesimi e non alla condizione dell'organismo sociale; sicchè una siffatta rivalutazione non poteva (nè ora può) trovare valida giustificazione nell'esigenza di coprire perdite di esercizio (Cass. 7 luglio 2000, n. 9068, e Cass. 5 maggio 1995, n. 4923).

Neppure è poi condivisibile l'affermazione dei ricorrenti secondo cui l'incertezza gravante su tali questioni varrebbe a circoscrivere la responsabilità dei sindaci alla sola ipotesi di dolo o colpa grave, in questo caso non riscontrabile. Di contro, occorre ribadire come l'individuazione dei corretti criteri di redazione del bilancio d'esercizio di una società di assicurazione debba costituire il naturale bagaglio professionale di chi accetti di ricoprire la carica di sindaco in una tale società, onde un certo grado di complessità tecnica dei problemi coinvolti nella redazione del bilancio è da considerare normale e non può, di per sè sola, integrare gli estremi di quella "speciale difficoltà" cui allude il già citato art. 2236 c.c. La corte d'appello ha osservato che la normativa sopra riferita "nemmeno alla lontana" consentiva di rivalutare gli immobili ai fini del risanamento delle perdite; e tale valutazione appare adeguatamente sorretta dalla motivazione sopra riferita, cui non è sufficiente opporre - sola circostanza specificamente invocata dai ricorrenti a riprova dell'alto grado di complessità tecnica del problema di bilancio da risolvere - la diversa valutazione espressa al riguardo dal giudice di primo grado.

4.4.4. il sesto motivo di ricorso e, nella sua specifica formulazione, inammissibile.

Per alcuni aspetti esso si risolve nella riproposizione in forma diversa di censure già contenute in altri motivi e, per il resto, è unicamente volto a lamentare la mancata valutazione, ad opera del giudice d'appello, di elementi di giudizio desumibili da vari passaggi della sentenza di primo grado o dalle difese delle parti.

Passaggi che, però, vengono citati ma non riportati, in violazione quindi del principio di autosufficienza del ricorso, senza che, di conseguenza, questa corte sia in grado di apprezzarne l'effettiva rilevanza ai fini del decidere.

5. Il settimo motivo di ricorso sposta l'attenzione sul tema del nesso causale ed è critico nei riguardi dell'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui, in presenza di illeciti dannosi commessi dagli amministratori e non impediti dai sindaci, competerebbe a questi ultimi l'onere di provare l'irrilevanza causale dell'omesso controllo.

5.1. Anche la doglianza a tal riguardo formulata non è, però, ammissibile.

Essa, infatti, non tien conto che l'accertamento del nesso causale - indispensabile per l'affermazione della responsabilità dei sindaci in relazione ai danni subiti dalla società come effetto del loro illegittimo comportamento omissivo - è stato compiuto dalla corte di merito alla stregua di una duplice ratio decidendi. Alle considerazioni sull'inversione dell'onere della prova cui sopra s'è fatto cenno, che formano oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti, la corte d'appello ha aggiunto infatti il rilievo che, nel caso in esame, "non è comunque neppure difficile ravvisare il nesso eziologico", ed a tale rilievo ha fatto seguire una serie di considerazioni volte, appunto, ad individuare le circostanze dalle quali si deduce che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori.

Questo secondo profilo di motivazione, dotato di autonoma valenza decisiva ai fini della pronuncia conclusiva della corte di merito, non e stato censurato in modo specifico dai ricorrenti (se non per alcuni aspetti ed in modo inadeguato, come s'è visto esaminando i precedenti motivi di ricorso), il che priva la doglianza in esame dell'indispensabile carattere di decisività. 6. L'ottavo motivo di ricorso tocca il tema della liquidazione del danno e si riallaccia, per alcuni aspetti, al tema del nesso di causalità che deve sussistere tra i comportamenti illegittimi imputati ai responsabili ed il danno il cui risarcimento è in concreto posto a loro carico.

A tal riguardo la corte d'appello, premessa l'impossibilità di ricostruire l'esatta situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione giudiziale d'insolvenza, ed avendo imputato tale impossibilità alle irregolarità gestionali e contabili di cui gli stessi amministratori della società si erano resi responsabili, ha fatto ricorso ad un criterio definito "parzialmente equitativo". Ha quindi proceduto a liquidare il danno tenendo conto della differenza tra l'attivo realizzato ed il passivo accertato nella procedura di liquidazione coatta della società alla data del 30 giugno 1983. Del medesimo danno così liquidato a carico degli amministratori responsabili della mala gestio sono stati poi chiamati a rispondere in solido anche i sindaci, in conseguenza delle omissioni loro imputate e di cui sopra s'è detto.

A tale conclusione i ricorrenti oppongono rilievi di ordine generale e critiche riferite al caso specifico.

Dal punto di vista generale, anzitutto, essi contestano che sia corretto determinare il danno per mala gestio degli amministratori di una società divenuta insolvente facendo riferimento alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede concorsuale, ed al tal proposito invocano i principi enunciati da questa corte nella sentenza n. 10488 del 1998.

Con riguardo al caso di specie, poi, dopo aver richiamato le già ricordate censure in merito al mancato espletamento della consulenza tecnica disposta in grado d'appello, essi obiettano che è illogico far riferimento ad una situazione patrimoniale riferita a ben sette anni dopo gli eventi dannosi, così finendo per addossare ad essi ricorrenti anche le disfunzioni della successiva fase liquidatoria.

Aggiungono che è comunque errato l'aver liquidato il danno a carico dei sindaci in misura pari a quella degli amministratori, dovendosi valutare se e quali tra gli illeciti a costoro imputabili siano stati in concreto davvero agevolati dall'omesso controllo dell'organo di vigilanza.

6.1. Siffatte censure, nei limiti di cui appresso, sono fondate.

In caso di comportamenti illegittimi di amministratori o sindaci di società fallite, o sottoposte ad altre analoghe procedure concorsuali, la giurisprudenza, chiamata a risolvere il problema dell'identificazione e della liquidazione dei danni conseguenti a detti comportamenti, ha adottato criteri di giudizio che non è facile ricondurre ad unità.

Talvolta, in epoca più risalente, specie in presenza di contabilità tenuta in modo irregolare o quando si tratti del compimento di nuove ed indebite operazioni da parte degli amministratori dopo la perdita del capitale sociale, si è affermato che il danno risarcibile può senz'altro essere identificato nella differenza tra l'attivo acquisito ed il passivo accertato nel corso della procedura concorsuale (cfr. Cass. 19 dicembre 1985 n. 6493; Cass. 23 giugno 1977 n. 2671; e Cass. 4 aprile 1977 n. 1281). In altri casi la giurisprudenza ha però assunto un atteggiamento più cauto, richiedendo che si proceda alla verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di volta in volta poste in essere dagli amministra-tori ed eventualmente agevolate dall'omesso controllo dei sindaci in violazione dei rispettivi doveri giuridici (cfr., in motivazione, Cass. 29 dicembre 1989 n. 5823); oppure senz'altro sottolineando la necessità che, per poter affermare la responsabilità di amministratori e sindaci, i quali abbiano proseguito l'attività d'impresa in presenza della perdita del capitale sociale, venga fornita la prova dell'efficienza causale dell'attività amministrativa e di controllo in relazione alla situazione acclarata, nonchè dell'ammontare del danno determinato in ciascun esercizio sociale in dipendenza dell'indebito protrarsi della gestione (in tal senso molteplici pronunce di giudici di merito).

Questa stessa Suprema corte, in tempi più recenti, ha affermato che, in caso di fallimento dalla società, il danno instabile agli amministratori che abbiano compiuto operazioni illegittime, in linea di principio, non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo del fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, se dalla violazione dei doveri degli amministratori e sindaci sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società (Cass. 17 settembre 1997, n. 9252); oppure per l'impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni in cui siano incorsi gli amministratori stessi e l'ammontare del danno globalmente accertato, ove questa impossibilità sia conseguenza del fatto che le scritture contabili sono state tenute in modo da impedire la ricostruzione a posteriori delle vicende societarie (Cass. 4 aprile 1998, n. 3483). Ma, in altre situazioni, è stato anche deciso che è del tutto ingiustificata l'eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitola alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi. (Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Anche la dottrina è in prevalenza orientata nel senso che il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori o ai sindaci non debba essere confuso con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società nel suo complesso, sfociata poi nel dissesto e nell'insolvenza, e che non possa perciò quel negativo risultato esser fatto automaticamente coincidere con l'entità del danno risarcibile.

Ciò premesso, ritiene questo collegio che l'identificazione automatica del danno imputabile all'illegittima condotta di amministratori e sindaci con la differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale sia concettualmente insostenibile. Lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente, infatti, può avere (e per lo più ha) cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società. La sua concreta misura dipende spesso non tanto dal compimento di uno o più atti illegittimi, quanto dalla gestione nel suo complesso e dalle scelte discrezionali in cui questa si traduce; ossia da attività per natura loro sottratte al vaglio di legittimità del giudice, che non può mai investire anche il merito delle decisioni imprenditoriali cui un rischio economico è connaturato. I principi da cui è retto il risarcimento del danno civile impongono, del resto, l'individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell'altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca. Un automatismo del genera di quello sopra prospettato, quindi, non solo conduce a risultati che empiricamente paiono per lo più poco rispondenti all'effettiva realtà dei fatti, ma soprattutto si pone in insanabile contraddizione con i principi dianzi richiamati.

Il rifiuto di ogni automatismo nell'applicazione del suindicato criterio differenziale non vale però, di per sè solo, ad escludere che anche quel medesimo criterio possa soccorrere, in guisa di parametro cui ancorare una liquidazione equitativa, una volta l'accertata l'impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenza dannose dei singoli atti illegittimi imputati ad amministratori e sindaci della società. In linea di principio, ove ricorrano i presupposti per la liquidazione del danno in via di equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nulla consente di negare a priori la correttezza di un simile procedimento argomentativo, essendo l'equità per sua stessa natura legata alle circostanze specifiche di ogni singolo caso concreto. Occorre però pur sempre che, per evitare la surrettizia reintroduzione di un criterio che di per sè si è già visto non essere logicamente idoneo ad identificare in modo soddisfacente il danno risarcibile, il giudice di merito dia in proposito una puntuale motivazione: sia in ordine all'effettiva impossibilità di addivenire ad una ricostruzione (magari non completa e del tutto puntuale, ma almeno sufficientemente approssimativa) degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall'illegittimo comportamento degli organi della società, ciascuno, ove occorra, distintamente valutato; sia, comunque, in ordine alla plausibilità logica, in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso in esame, dell'imputazione causale a detto comportamento dell'intero sbilancio patrimoniale della società, quale accertato a distanza di tempo in sede concorsuale.

Sotto questo profilo la motivazione dell'impugnata sentenza non si sottrae alla critiche che i ricorrenti le hanno rivolto.

Non può infatti esser considerata motivazione sufficiente, alla stregua di quanto sopra osservato, anzitutto quella per la quale il ricorso al criterio di liquidazione equitativa del danno sarebbe qui giustificato dell'accertata impossibilità di valutare l'esatto disavanzo della società al momento della dichiarazione giudiziale d'insolvenza per effetto dell'omessa redazione ed approvazione sia del bilancio relativo all'esercizio 1975 sia di una situazione contabile riferita al luglio 1976 (sentenza impugnata, pag. 26). Quel che sarebbe occorso verificare non era "l'esatto disavanzo" del patrimonio sociale, che potrebbe non avere (o non del tutto avere) diretto rapporto con gli indebiti comportamenti ascritti agli organi della società. Bisognava (e bisognerà) invece stabilire se sono stati forniti elementi di giudizio sufficienti ad identificare gli effetti di quei comportamenti illegittimi, singolarmente o complessivamente considerati, sul patrimonio dell'ente; ed è l'eventuale impossibilità, o l'estrema difficoltà, di offrire la prova di siffatti elementi a poter dischiudere la via alla liquidazione equitativa.

Pur quando poi una tal via sia aperta, non per questo il giudice di merito può esimersi dal dare ragionevolmente conto nella propria motivazione dei criteri che, aia pure su base equitativa, egli ha seguito (cfr., tra le altre, Cass. 12 novembre 2002, n. 15852). Ma a tal riguardo appare del tutto insufficiente la spiegazione per la quale la corte d'appello ha ritenuto equo operare la determinazione del danno risarcibile cenni durandolo ad un disavanzo di gestione riferito al 30 giugno 1983, cioè ad una data di circa sette anni posteriore alla dichiarazione d'insolvenza della società ed all'affidamento della gestione di essa ad un commissario di nomina pubblica. Non basta invero a tal fine il generico richiamo ad un "criterio di ragionevole probabilità" (sentenza impugnata, pag. 27), senza che il giudicante mostri di essersi fatto carico di verificare non solo se e quali effetti ulteriori possano essersi prodotti nel patrimonio della società nel notevole arco di tempo successivo alla conclusione del mandato degli amministratori e dei sindaci convenuti in responsabilità, ma anche in qual misura l'accertato sbilancio patrimoniale preesistesse ai comportamenti illegittimi imputati agli odierni ricorrenti. Tanto più che tali comportamenti sono stati in parte individuati proprio nel non avere tempestivamente ed adeguatamente reagito ad una già preesistente situazione di crisi dell'impresa.

7. Sotto il profilo da ultimo considerato - assorbente rispetto ai rilievi in tema di spese processuali espressi nel nono motivo - l'impugnata sentenza deve quindi essere cassata.

Ne consegue il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà ad un nuovo esame delle questioni poste in luce dalle censure qui accolte e motiverà adeguatamente la propria decisione, in particolare sulla possibilità d'identificazione e quantificazione del danno imputabile agli specifici comportamenti illegittimi addebitati agli amministratori ed ai sindaci della società dalla sentenza in questa sede cassata (eventualmente - ma non necessariamente - anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti tecnici) sull'esistenza dei presupposti per procedere ad un'eventuale liquidazione equitativa del danno risarcibile; sui criteri ai quali, in tal caso, è ragionevole ancorare detta liquidazione equitativa.

8. Al giudice di rinvio è demandato anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, salvo quelle sostenute dalla controricorrente sig.ra Ca., la quale è destinata a rimanere estranea agli ulteriore sviluppi della causa.

Al rimborso delle spese processuali della sig.ra Ca., liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e del ridotto impegno di difesa, debbono essere condannati i ricorrenti, cui è imputabile la chiamata in giudizio di persona non legittimata.

 

P.Q.M.

La corte:

1. dichiara che la sig.ra Maria Luisa Ca. non è legittimata a partecipare al presente giudizio e condanna i ricorrenti a rimborsare le spese processuali da lei sostenute, che liquida il euro 13.000,00 (tredicimila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;

2. rigetta i primi sette motivi di ricorso;

3. accoglie, per quanto di ragione, l'ottavo motivo di ricorso e dichiara assorbito il nono;

4. cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui demanda di provvedere anche in ordine alle ulteriori spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005.