Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19403 - pubb. 28/03/2018
Amministratori che abbiano assunto l'incarico da troppo breve tempo per rendersi conto di eventuali illegittimità e per porvi rimedio
Cassazione civile, sez. VI, 21 Marzo 2018, n. 6998. Est. Scaldaferri.
Società di capitali - Amministratori - Responsabilità - Doveri - Onere della prova - Amministratori che abbiano assunto l'incarico da troppo breve tempo per rendersi conto della situazione
L'art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate.
Tuttavia, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che abbiano assunto l'incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che abbiano avuto modo di rendessi conto della situazione e che siano stati in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi (cfr. ex multis: Cass. sentenza n. 3032 del 15 febbraio 2005). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
omissis
ORDINANZA
omissis
rilevato che, con ricorso notificato il 7 maggio 2015, il (*) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 26 febbraio 2015, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha respinto la domanda di condanna di R.L., quale amministratore della società poi fallita, al risarcimento dei danni ai sensi della L.Fall. art. 146;
che R.L. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria;
considerato che con l'unico motivo di ricorso la curatela fallimentare lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2392 c.c., in relazione all'art. 1710 c.c., nella quale la Corte di merito sarebbe incorsa escludendo la responsabilità del R., già componente del Consiglio di amministrazione della società poi fallita, sulla base di elementi estranei alla previsione di legge, quali la particolare natura dei compiti a lui demandati nell'ambito del consiglio di amministrazione (direzione tecnica degli stabilimenti aziendali attivati e da attivare) e la brevità del periodo di vigenza in carica (71 giorni);
ritenuto di disporre la redazione della motivazione in forma semplificata;
ritenuto che, in linea generale, costituisce in effetti principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. sentenza n. 22911 del 11/11/2010) quello secondo cui l'art. 2392 c.c., - nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate;
che, tuttavia, si è del pari ritenuto che alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che avevano assunto l'incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che si fossero già resi conto della situazione e che fossero in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi (cfr. ex multis: Cass. sentenza n. 3032 del 15/02/2005);
che, nella specie, la Corte di merito non ha mancato tra l'altro di evidenziare come il R., avendo assunto la carica nel corso della assemblea straordinaria del 21 giugno 1993 - dopo che era stato approvato il bilancio dell'ultimo esercizio e deliberato l'aumento del capitale sociale con integrale eliminazione della perdita da esso emergente- e rassegnato le proprie dimissioni in data 1 settembre 1993, non avesse avuto modo, in quel breve tempo, di rendersi conto delle illegittimità contabili rilevate dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio in quel bilancio, a lui non ascrivibile, tali da far ritenere il capitale sociale, in apparenza regolarmente ricostituito, in effetti perduto;
che la generica affermazione di segno opposto, contenuta in ricorso, si mostra inammissibile, anche ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuovo testo), essendo priva di ogni riferimento ad un omesso esame di specifici fatti decisivi discussi dalle parti, così come inammissibile si palesa la contestazione avverso la ritenuta mancanza di prova in atti della omissione di versamento dei contributi di legge nel periodo di permanenza in carica del R., che il ricorrente formula senza esporre le specifiche indicazioni richieste dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;
ritenuto, pertanto, che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018.