Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15596 - pubb. 22/07/2016

Atto impositivo non impugnato e autorizzazione all'acquisizione dei documenti

Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Maggio 2016, n. 8587. Est. Camilla Di Iasi.


Accertamento tributario – Esame di documenti coperti da segreto professionale – Impugnazione dell’autorizzazione della Procura della Repubblica all’acquisizione dei documenti – In mancanza di impugnazione dell’atto impositivo risultante dall’esame – Giurisdizione ordinaria



L’estensione al controllo della regolarità di tutte le fasi del procedimento di imposizione fiscale unitamente all’atto conclusivo comporta, a contrario, l’applicabilità agli atti fiscali “istruttori” del principio della non autonoma ed immediata impugnabilità proprio in quanto aventi carattere infraprocedimentale.
L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art.19 D.Lgs. n.546 del 1992, pur suscettibile di interpretazione estensiva - in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione nonché in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge n.448 del 2001 – si riferisce, in ogni caso, sempre ad atti dell’Amministrazione finanziaria che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno di quelli dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, o comunque costituiscano, sia pur indirettamente, espressione del potere impositivo, a differenza dell’atto autorizzatorio dell’acquisizione di documenti coperti da segreto professionale.
L’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio non lede un semplice interesse legittimo, ma integra la lesione di un diritto soggettivo del contribuente nei cui confronti viene eseguita la verifica. L’ipotizzabile esito negativo per l’Ufficio dell’attività di accertamento compiuta in forza di provvedimento ritenuto illegittimo dal contribuente, oppure l’adozione di un provvedimento impositivo del tutto avulso dall’esame dei documenti secretati, ovvero di un provvedimento impositivo che il contribuente non abbia impugnato porta dunque inevitabilmente la valutazione di quel fatto nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
[Nella fattispecie, uno studio professionale aveva impugnato l’autorizzazione all’acquisizione di documenti relativi a corrispondenza intercorsa con alcuni clienti, riguardo ai quali era stato opposto il segreto professionale, inizialmente avanti al TAR che, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva declinato la propria giurisdizione. La sentenza del CdS era stata confermata dalla Cassazione, Sezioni Riunite, con sentenza n.11082/2010 che aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario agli atti infraprocedimentali, tra cui l’autorizzazione de qua, in sede di impugnazione dell’atto impositivo conclusivo dell’accertamento, e, in assenza di tale impugnazione – come nel caso di specie – la giurisdizione ordinaria. Lo studio professionale aveva poi impugnato l’atto autorizzatorio avanti alla Commissione tributaria, che, con sentenza confermata dalla commissione regionale, oggetto della decisione in massima, aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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