Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14138 - pubb. 09/02/2016
Rilevabile d’ufficio la sanatoria fiscale
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Gennaio 2016, n. 1518. Est. Cirillo.
Sanatoria fiscale sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado – Estinzione della lite ai sensi della legge 289 del 2002 – Deduzione solo in appello – Ammissibilità – Rilevabilità officiosa – Condizioni
Condono Fiscale – Natura giuridica – Caratteristiche
La sanatoria fiscale, ai sensi della legge n. 289 del 2002, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado può essere dedotta, per la prima volta, anche in grado appello, trattandosi di eccezione impropria, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e rilevabile d’ufficio da parte del giudice ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del d.lgs. n. 546 cit.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il condono fiscale ha natura meramente procedurale e costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile. L'istituto è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario e non è di per sé irragionevole che la normativa persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi di ridurre il contenzioso - anche potenziale - con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile. Più in generale, è coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta). Il condono quindi si limita, in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento anche solo parziale. L’istituto del condono tributario opera secondo meccanismi di diritto pubblico diversi dalla modificazione negoziata dell'obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione. Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Ciò si muove lungo i binari di fattispecie legali vincolate che fuoriescono dallo schema del libero scambio di consensi tra le parti. Infatti, adoperando il linguaggio della Corte di Strasburgo, si deve ricordare che «la materia fiscale ricade nel nocciolo duro delle prerogative del potere di imperio, poiché predomina la natura pubblica del rapporto tra contribuente e collettività» (così la CEDU in causa Ferrazzini). Il che vale anche nel momento in cui lo Stato introduce modalità di definizione del rapporto mediante adesione a possibilità di condono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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