Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31547 - pubb. 19/08/2020

.

Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Febbraio 1986, n. 1088. Pres. Mirabelli. Est. Scanzano.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - CONCRETA UTILIZZAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ CREATA DALLA BANCA - CONSEGUENZE - CONCENTRAZIONE DELLE AZIONI DI UNA SOCIETÀ NELLE MANI DI UN UNICO AZIONISTA PER UN DETERMINATO PERIODO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2362 COD. CIV. DI DETTO SOCIO PER IL SALDO PASSIVO ALLA SCADENZA DEL PERIODO A SEGUITO DI PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO STESSO - SUSSISTENZA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO BANCARIO IN EPOCA ANTERIORE ALLA CONCENTRAZIONE DELLE AZIONI - IRRILEVANZA - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOLA DIFFERENZA FRA I SALDI PASSIVI RISPETTIVAMENTE DELL'INIZIO E DELLA FINE DI DETTA CONCENTRAZIONE - ESCLUSIONE



L'obbligo di restituzione, derivante da un contratto bancario di apertura di credito in conto corrente, sorge non dalla stipulazione del relativo contratto, ma dal concreto esercizio, da parte del correntista, del potere di utilizzare la disponibilità creatagli dalla banca. Pertanto, qualora detta apertura di credito venga effettuata in favore di una società, le cui azioni si siano venute a concentrare, per un determinato periodo, nelle mani di un unico azionista, tale unico azionista è responsabile, in applicazione dell'art. 2362 cod. civ., ed indipendentemente dalla stipulazione del contratto bancario prima di detta concentrazione, per il saldo passivo che risulti a carico della società partecipata alla scadenza dell'indicato periodo ed in conseguenza di prelevamenti effettuati nel corso del periodo stesso (e che sia esigibile, alla stregua della disciplina del rapporto bancario), mentre deve escludersi che la responsabilità medesima possa essere limitata alla sola differenza fra i saldi passivi rispettivamente dell'inizio e della fine di quella concentrazione di azioni. (massima ufficiale)