Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12014 - pubb. 05/02/2015
Non è nulla la sentenza motivata richiamando integralmente atti di parte depositati nel processo
Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Gennaio 2015, n. 642. Est. Di Iasi.
Sentenza del giudice civile (o tributario) – Motivazione meramente riproduttiva di un atto di parte – Nullità – Esclusione – Condizioni – Indice sintomatico di difetto di imparzialità – Esclusione
Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale