TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa
Art. 77
Ritiro del fascicolo cartaceo di parte (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
II. Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Ritiro del fascicolo di parte - I. Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
II. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.»
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Ritiro del fascicolo di parte - I. Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
II. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.»