TITOLO V
Dei procedimenti speciali

Art. 188

Dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La parte alla quale non è stato notificato il decreto di ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

II. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se è fatta posteriormente.

III. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

IV. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.


GIURISPRUDENZA

Decreto ingiuntivo – Notificato a beneficiario di amministrazione di sostegno – Dichiarato esecutivo ex art.647 c.p.c. – Inefficacia ex art.188 disp. att. c.p.c. – Esclusione.
Soltanto se un decreto ingiuntivo non è stato notificato oppure se la sua notifica è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può chiederne la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art.188 disp. att. c.p.c..
Le notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace sono nulle e non inesistenti.
L’accertamento dell’avvenuta – e regolare – notifica contenuto nel decreto emesso ex art.647 c.p.c. si pone in logica contraddizione con la ritenuta “inesistenza” della notifica. In sostanza, una volta che sia stata dichiarata dal giudice la regolarità della notifica ai sensi dell’art.647 c.p.c., non sarebbe più possibile, se non all’esito del procedimento ex art.650 c.p.c., dichiarare che la detta notifica era inesistente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 24 Luglio 2017.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità e inesistenza della notifica - Tentativo di notificazione presso la residenza - Opposizione ex articolo 188 disp. att. c.p.c. - Inapplicabilità..
Il rimedio di cui all'articolo 188 disp. att. c.p.c. è esperibile solamente nell'ipotesi in cui la notificazione del decreto ingiuntivo non sia stata in radice effettuata nel termine di cui all'articolo 644 c.p.c. oppure nel caso limite in cui la suddetta notificazione risulti affetta da inesistenza siccome eseguita in luogo o presso soggetti privi di qualsiasi apprezzabile riferimento con il destinatario. Il rimedio in questione non è pertanto applicabile all'ipotesi in cui la notificazione sia stata più volte tentata presso la residenza anagrafica del destinatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia, 23 Gennaio 2010.