Assegnazione della casa familiare – Provvedimento di assegnazione – Termine concesso alla parte estromessa dal godimento dell’immobile per lasciare la casa – Esecutività – Sussiste – Con riferimento alla implicita condanna al rilascio dell’immobile – Sussiste – Tutela in caso di omesso rilascio – Ricorso al giudice della famiglia – Esclusione – Ricorso all’esecuzione – Sussiste. .
Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art. 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l’immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 01 Ottobre 2013. Segue...