Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10348 - pubb. 30/04/2014

Separazione: spese straordinarie non immediatamente esecutive

Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2014, n. 2815. .


Esercizio della responsabilità genitoriale – Controversia – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Trasferimento contingente o unilateralmente deciso – Idoneità a radicare la competenza – Esclusione.



All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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