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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/06/2026
La tutela del risanamento oltre il termine delle misure protettive. Nota a Trib. Trani, 30 maggio 2026
Stefania Pacchi, Professore Ordinario f.r. nell'Università di SienaSommario: 1. La questione affrontata; 2. La distinzione tra misure protettive e misure cautelari; 3. Il problema dell’elusione del termine massimo; 4. Il ruolo della relazione dell’esperto; 5. Le misure concretamente adottate; 6. Osservazioni conclusive.
Trib. Trani, 30 maggio 2026, Estensore Maria Azzurra Guerra.
La scadenza del termine massimo di durata delle misure protettive previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII impedisce la concessione di ulteriori misure protettive generalizzate, ma non preclude l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII. Tali misure, avendo natura autonoma rispetto alle misure protettive, possono essere concesse anche successivamente all'esaurimento del periodo massimo di protezione, purché abbiano contenuto specifico e destinatari determinati, risultino necessarie ad assicurare il buon esito delle trattative e siano proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori interessati. Il rischio di elusione del limite temporale stabilito per le misure protettive è escluso dal carattere selettivo delle misure cautelari e dal controllo giudiziale di necessità e proporzionalità.



