TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-quinquies

Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571. (1)

II. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

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(1) Comma modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica dalla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto.


GIURISPRUDENZA

Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Indefettibilità – Configurabilità – Assenza – Aggiudicazione – Vizio radicale


Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Definizione


Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Principio di effettività rimediale – Interpretazione comunitariamente orientata – Doverosità

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Il difetto di continuità del servizio di assistenza tecnica costituisce, ad una valutazione allo stato degli atti, vulnus insuperabile della regolarità della procedura telematica che, proprio per la sua tecnicità e elevata specializzazione, non può svolgersi in difetto di una costante e specifica assistenza, da parte del gestore, idonea a monitorare e a governare eventuali disfunzioni del sistema, con la conseguenza che la sua assenza è idonea a ingenerare un vizio radicale dell’intervenuta aggiudicazione.


L’assistenza tecnica non deve attualizzarsi necessariamente, con concreti e specifici atti di ausilio per i partecipanti all’asta telematica, ma deve costituire l’oggetto di una facoltà di utilizzo, lasciata al partecipante alla gara e che lo stesso astante deve poter attivare, ogniqualvolta ve ne sia la necessità o l’opportunità per la problematiche tecniche, di qualunque natura, emerse in sede di partecipazione.


Per quanto si verta in materia esecutiva non oggetto di una specifica competenza comunitaria, salvo che per aspetti specifici come la lotta al riciclaggio, deve ritenersi che la ritenuta imprescindibilità dell’assistenza tecnica sia in linea anche con quel principio di effettività rimediale - di fonte anche sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE - che deve ritenersi estendibile dal paino strettamente processuale a quello dei poteri partecipativi e, in genere, delle facoltà endoprocedimentali. Ciò in quanto è indubbio che la tutela delle situazioni giuridiche, come l’aspettativa a rendersi aggiudicatario del bene anelato, debba essere garantita, se possibile, ai fini della tempestività, prima dall’eventuale, successivo, vaglio giurisdizionale (che anche, alla stregua dell’evoluzione dell’ordinamento processuale), deve ritenersi ricondotto ad una funzione di extrema ratio, proprio perché «risorsa indefettibile ma limitata». (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Tribunale Brindisi, 27 Marzo 2025.