TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 155-quinquies

Accesso alle banche dati tramite i gestori (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

II. L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

III. Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

IV. Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.

V. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Questo l'articolo sostituito:
«I. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.
II. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.».


GIURISPRUDENZA

Esecuzione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Efficacia del precetto.
L’istanza ex art. 492 bis C.P.C. non può essere accolta se il precetto è già perento. (Elena Clemente) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio, 21 Maggio 2019.


Responsabilità patrimoniale - Accesso alle banche dati - Emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia - Accesso diretto dei creditori alle banche dati.
L’art. 155-quater disp. att. c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia, considerato che la norma, nella sua attuale formulazione, prevede che “Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 5 (d.lgs. 83/2005) e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice”.

L’art. 155-quinquies stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto alle banche dati. L’ultimo comma della norma stabilisce inoltre che “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155 quater primo comma”.

L’esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l’art. 155 quater non contenga più il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale e la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia dell’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il secondo comma dell’art. 155-quinquies prevede la possibilità di accesso diretto del creditore fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici.

Deve quindi ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l’accesso diretto dei creditori alle banche dati indicate nelle norme. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Tribunale Pescara, 20 Aprile 2018.


Esecuzioni mobiliari – Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. – Articolo 155-quater disp. Att. C.p.c. – Emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia – Necessità – Insussistenza – Richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati – Convenzione – Necessità

Esecuzioni mobiliari – Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari per l’accesso alle banche dati – Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. – Autorizzazione del creditore procedente ad accedere direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati – Possibilità
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L’articolo 155-quater disp. Att. C.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 d.l. n. 83/2015, convertito in Legge n. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia ma, piuttosto, a una richiesta del ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati. L’articolo prevede, altresì, che, fino all’adozione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche specifiche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, l’accesso degli ufficiali giudiziari è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della Giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. (Eleonora Magnanini) (Tiziana Bellarosa) (riproduzione riservata)

L’articolo 155-quinques disp. Att. C.p.c. stabilisce espressamente che, nell’ipotesi in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non siano funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di rito, possa ottenere direttamente dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater delle disp. Att. C.p.c. le informazioni nelle stesse contenute. In altre parole, l’articolo stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici, allo scopo di ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento. (Eleonora Magnanini) (Tiziana Bellarosa) (riproduzione riservata)
Tribunale Pistoia, 13 Febbraio 2017.


Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Ammissibilità

Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Anagrafe dei rapporti finanziari - Informazione relative a saldi conto e movimentazioni - Esclusioni
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In relazione alla attuale inidoneità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, atteso che l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Le informazioni tratte dall’Anagrafe dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l’individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi conto e movimentazioni, non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della P.A. ma potendo, entro strettissimi limiti, essere da questa richiesta agli istituti di credito, che si collocano pertanto tra le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni che la legge di conversione ha espressamente escluso dall’art. 492 bis c.p.c. nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 07 Novembre 2015.


Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Autorizzazione al creditore all’ottenimento delle informazioni direttamente dai gestori delle banche dati.
Va accolta l’istanza del creditore presentata al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti. (Francesco Namio) (riproduzione riservata) Tribunale Palermo, 03 Novembre 2015.


Espropriazione forzata – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Autorizzazione al creditore all’ottenimento delle informazioni direttamente dai gestori delle banche dati.
Il creditore è autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati di cui al comma 2 dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tenute dalle pubbliche amministrazioni, le informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis c.p.c. considerato che nel testo vigente riformato dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n. 132, dell’art. 155 quater comma 1 disp. att. c.p.c. e dell’art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c., non vi è più alcun riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali contenuto nella formulazione previgente dei predetti articoli e che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.. (Giorgio Lorcet) (riproduzione riservata) Tribunale Padova, 23 Ottobre 2015.


Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca dei beni da pignorare - Accesso diretto alle banche dati mediante ufficiale giudiziario - Malfunzionamento delle strutture tecnologiche necessarie - Accesso diretto del creditore - Ammissibilità.
Va accolta l'istanza del creditore volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis ed a quelle individuate con decreto ex art. 155-quater disp. att. c.p.c, quando l'accesso diretto alle medesime risultanze da parte dell'Ufficiale Giudiziario è reso impossibile per non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.). (Giovanna Fiore) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 28 Settembre 2015.


Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Mancata adozione del regolamento attestante la funzionalità delle strutture tecnologiche per l'accesso alle banche dati - Autorizzazione al creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati.
Sino a quando non sarà adottato il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia attestante la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle banche dati di cui all'articolo 492-bis c.c., il creditore può essere autorizzato a rivolgere la propria richiesta di informazioni direttamente dai gestori delle banche dati medesime. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Forlì, 29 Luglio 2015.


Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Art. 492 bis c.p.c. – Modifiche introdotte dal D.L. 83/15 – Mancata emanazione dei decreti ministeriali – Rigetto.
In mancanza dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 155-quater disp. att. c.p.c., deve essere rigettata l’istanza proposta dal creditore ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, in attesa di conversione. (Simone Petitti) (riproduzione riservata) Tribunale Alessandria, 30 Giugno 2015.


Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all'art. 492-bis c.p.c. - Autorizzazione dal giudice delegato dal presidente del tribunale all'accesso diretto del creditore ricorrente alle banche dati.
In difetto del Decreto Interministeriale di cui all'art. 155-quater delle disp. att. c.p.c., il creditore istante è autorizzato all'acquisizione diretta delle informazioni utili all'esecuzione presso le banche dati della pubblica amministrazione, degli enti previdenziali e dell'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.. (Alessandro Marinetti) (riproduzione riservata) Tribunale Catania, 27 Maggio 2015.


Esecuzione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Caratteristiche del procedimento - Autorizzazione - Presupposti - Notifica del titolo esecutivo e del precetto.
In tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con riferimento alle norme di cui agli articoli 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., è possibile osservare che: (i) il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del presidente del tribunale, o del giudice delegato, al creditore, di operare la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell’ufficiale giudiziario; (ii) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni è preliminare ad esso); (iii) la norma, ove parla di "creditore procedente", non si riferisce al creditore che ha già proceduto ma a colui che intende procedere ad esecuzione, per cui è sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo; (iv) con l’emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà effettuata all’ufficiale giudiziario, posto che solo a causa dell'impossibilità di questi di accedere alle banche dati, dovrà essere richiesta l’autorizzazione al presidente del tribunale, richiedendosi, a tal fine, la previa notifica del titolo e del precetto al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia, 25 Febbraio 2015.