TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 155-quater

Modalità di accesso alle banche dati
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice. (1)

II. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

III. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

IV. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

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(1) Comma sosituito, in sede di conversione, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 che ha convertito il D.L. 27 giugno 2015, n. 83. La modifica si applica dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge.


GIURISPRUDENZA

Responsabilità patrimoniale - Accesso alle banche dati - Emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia - Accesso diretto dei creditori alle banche dati.
L’art. 155-quater disp. att. c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia, considerato che la norma, nella sua attuale formulazione, prevede che “Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 5 (d.lgs. 83/2005) e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice”.

L’art. 155-quinquies stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto alle banche dati. L’ultimo comma della norma stabilisce inoltre che “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155 quater primo comma”.

L’esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l’art. 155 quater non contenga più il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale e la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia dell’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il secondo comma dell’art. 155-quinquies prevede la possibilità di accesso diretto del creditore fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici.

Deve quindi ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l’accesso diretto dei creditori alle banche dati indicate nelle norme. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Tribunale Pescara, 20 Aprile 2018.


Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Ammissibilità

Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Anagrafe dei rapporti finanziari - Informazione relative a saldi conto e movimentazioni - Esclusioni
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In relazione alla attuale inidoneità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, atteso che l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Le informazioni tratte dall’Anagrafe dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l’individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi conto e movimentazioni, non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della P.A. ma potendo, entro strettissimi limiti, essere da questa richiesta agli istituti di credito, che si collocano pertanto tra le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni che la legge di conversione ha espressamente escluso dall’art. 492 bis c.p.c. nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 07 Novembre 2015.


Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Autorizzazione al creditore all’ottenimento delle informazioni direttamente dai gestori delle banche dati.
Va accolta l’istanza del creditore presentata al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti. (Francesco Namio) (riproduzione riservata) Tribunale Palermo, 03 Novembre 2015.


Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca telematica dei beni da pignorare - Accesso diretto alle banche dati mediante ufficiale giudiziario - Malfunzionamento delle strutture tecnologiche necessarie - Accesso diretto del creditore - Ammissibilità  
 
Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca telematica dei beni da pignorare - Deposito telematico istanza 492 bis c.p.c. -  Esecuzioni mobiliari - Pignoramento mobiliare - Ammissibilità
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Va accolta l’istanza del creditore formulata al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c. e all’art. 155-quater disp. att. c.p.c., anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui alle predette norme. (Francesco Falco) (riproduzione riservata)
 
L’istanza ex art. 492-bis c.p.c. può essere depositata telematicamente nel registro delle esecuzioni mobiliari, seguendo l’iter per il deposito telematico degli atti di pignoramento mobiliare presso il debitore. (Francesco Falco) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 28 Ottobre 2015.


Espropriazione forzata – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Autorizzazione al creditore all’ottenimento delle informazioni direttamente dai gestori delle banche dati.
Il creditore è autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati di cui al comma 2 dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tenute dalle pubbliche amministrazioni, le informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis c.p.c. considerato che nel testo vigente riformato dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n. 132, dell’art. 155 quater comma 1 disp. att. c.p.c. e dell’art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c., non vi è più alcun riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali contenuto nella formulazione previgente dei predetti articoli e che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.. (Giorgio Lorcet) (riproduzione riservata) Tribunale Padova, 23 Ottobre 2015.


Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca dei beni da pignorare - Accesso diretto alle banche dati mediante ufficiale giudiziario - Malfunzionamento delle strutture tecnologiche necessarie - Accesso diretto del creditore - Ammissibilità.
Va accolta l'istanza del creditore volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis ed a quelle individuate con decreto ex art. 155-quater disp. att. c.p.c, quando l'accesso diretto alle medesime risultanze da parte dell'Ufficiale Giudiziario è reso impossibile per non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.). (Giovanna Fiore) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 28 Settembre 2015.


Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Art. 492 bis c.p.c. – Modifiche introdotte dal D.L. 83/15 – Mancata emanazione dei decreti ministeriali – Rigetto.
In mancanza dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 155-quater disp. att. c.p.c., deve essere rigettata l’istanza proposta dal creditore ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, in attesa di conversione. (Simone Petitti) (riproduzione riservata) Tribunale Alessandria, 30 Giugno 2015.


Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all'art. 492-bis c.p.c. - Autorizzazione dal giudice delegato dal presidente del tribunale all'accesso diretto del creditore ricorrente alle banche dati.
In difetto del Decreto Interministeriale di cui all'art. 155-quater delle disp. att. c.p.c., il creditore istante è autorizzato all'acquisizione diretta delle informazioni utili all'esecuzione presso le banche dati della pubblica amministrazione, degli enti previdenziali e dell'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.. (Alessandro Marinetti) (riproduzione riservata) Tribunale Catania, 27 Maggio 2015.


Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari - Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014.
L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Novara, 21 Gennaio 2015.